DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1948, n. 1248
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 125 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Considerata la necessita' di adeguare all'attuale valore della moneta i canoni gia' dovuti per licenze e concessioni sulle strade statali e sulle autostrade e per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle strade medesime nonche' di determinare, a norma dell'art. 125 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, le misure dei canoni per le nuove occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo di strade statali;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I canoni gia' dovuti per licenze e concessioni accordate su strade statali e su autostrade, nonche' quelli dovuti per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle arterie stradali medesime, sono elevati in ragioni di venti volte le misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza. I canoni che siano gia' stati aumentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono assoggettati ad un ulteriore aumento fino a raggiungere il ventuplo delle misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza. Per le utenze accordate posteriormente al 1 gennaio 1947, i canoni stabiliti nei relativi atti sono raddoppiati. Gli aumenti di cui al presente articolo decorrono dal 1 luglio 1948.
Art. 2
Per le nuove occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo di strade e di autostrade con elettrodotti, la misura dei canoni e' determinata come appresso: A) LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE: 1) ad alta tensione: per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale: L. 3 se con un solo elemento, sia conduttore nodo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 6 se con piu' elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi; per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale: L. 150 se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 310 se costituita da piu' elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi; 2) a bassa tensione: per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale: L. 2,50 se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 3 se con piu' elementi siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi; per ogni metro lineare di conduttura posata trasversalmente: L. 75 se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 150 se con piu' elementi siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi. B) LINEE ELETTRICHE AEREE: 1) ad alta tensione: L. 500 per ogni attraversamento con sostegni semplici; L. 1000 per ogni attraversamento con sostegni doppi; 2) a bassa tensione: L. 300 per ogni attraversamento con sostegni semplici; L. 600 per ogni attraversamento con sostegni doppi. C) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: L. 300 per ogni sostegno di lampade costituito da funi attraversanti interamente la piattaforma stradale per tutta la sua larghezza; L. 100 per ogni sostegno di lampade costituito da mensole impiantate lateralmente alla strada; L. 800 per ogni chilometro o frazione di linea elettrica longitudinale ricadente entro la proprieta' stradale. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e qualora la palificazione debba impiantarsi in tutto o in parte su proprieta' stradale, sara' corrisposta la stessa tariffa di cui alla lettera B) per ogni sostegno che venga a trovarsi su proprieta' stradale. Per la distinzione tra alta e bassa tensione si applicano le disposizioni dell'art. 1, secondo comma, delle "Norme per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969. Agli effetti della precedente lettera B) debbono considerarsi sostegni doppi i pali, di legno o in cemento armato, accoppiati i tralicci in ferro a doppia fondazione e simili. Nel caso che gli impianti di cui alle lettere A), B), appartengano a pubbliche Amministrazioni, i canoni sono ridotti del 50%. La stessa riduzione si applica per gli impianti di cui alla lettera C) i quali siano esercitati direttamente da pubbliche Amministrazioni. I canoni risultanti di volta in volta, dall'applicazione delle tariffe di cui al presente articolo saranno arrotondati alle L. 10 in piu' nel complesso di ciascuna concessione.
Art. 3
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle traverse di strade statali interne agli abitati. I canoni relativi debbono essere corrisposti all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.T.A.S.) qualora essa provveda alla manutenzione delle traverse predette.
EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 83. - FRASCA
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