LEGGE 26 ottobre 1948, n. 1256

Type Legge
Publication 1948-10-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

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