LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1261
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformità dell'annesso stato di previsione.
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