DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1278
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto; della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA.
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1948:
Art. 1
Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici. Al personale di cui al precedente comma si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti previsti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del corpo insegnante delle scuole di avviamento professionale.
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