DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. 1306
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
Art. 1
Le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, sono unificate e variate in conformità del testo risultante dagli articoli seguenti.
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