DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1948, n. 1308

Type DPR
Publication 1948-05-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale;

Visto il regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Visto il regio decreto 19 luglio 1924, n. 1309, che trasforma il regio Istituto zootecnico sardo di Bosa in ente morale consorziale autonomo e detta norme per il funzionamento dell'ente medesimo;

Visto il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1254, che erige in ente morale l'Ovile sardo di Cagliari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la, deliberazione dell'Alto Commissario per la Sardegna con la quale si assegnano L. 100.000.000 per la istituzione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna;

Ritenuta l'opportunita' di procedere alla fusione delle istituzioni zootecniche sarde in unico ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' costituito l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna. L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2

L'Istituto promuove e favorisce l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico e dell'industria casearia dell'isola.

Art. 3

L'Istituto cura in particolare: a) lo studio e l'esame dei problemi inerenti alla alimentazione ed all'allevamento razionale del bestiame, con riguardo all'indirizzo zootecnico e caseario della Regione; b) la produzione e la diffusione di scelti riproduttori appartenenti alle razze riconosciute piu' idonee al miglioramento del patrimonio zootecnico locale; c) lo svolgimento di tutte quelle altre forme di attivita' che saranno ritenute utili al raggiungimento del fini istituzionali.

Art. 4

L'Istituto zootecnico di Bosa e l'Ovile sardo di Cagliari sono soppressi ed il relativo patrimonio devoluto all'istituto zootecnico e caseario per la sardegna.

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna e' costituito: a) dal patrimonio degli enti soppressi di cui al precedente art. 4; b) dal contributo di cento milioni erogati, una volta tanto, dall'Alto Commissariato per la Sardegna; c) da beni di qualsiasi specie che per donazione ed altro pervengano all'Ente.

Art. 6

Le entrate dell'istituto sono costituite: a) dalle attivita' di gestione; b) da eventuali contributi, lasciti ed elargizioni di enti e di privati.

Art. 7

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente entro novembre dell'anno precedente e febbraio dell'anno successivo a cui si riferiscono.

Art. 8

L'Istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto come appresso: da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste, che lo presiede; da un rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna; dall'ispettore agrario compartimentale per la Sardegna; da un rappresentante dell'Associazione regionale dei veterinari; da un rappresentante dell'Associazione allevatori sardi; da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dottori in scienze agrarie; da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con contributo non inferiore alle lire 150 mila. Il vice presidente sara' eletto in seno al Consiglio fra i suoi componenti. Il direttore dell'Istituto partecipa alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e con funzioni di segretario. I membri elettivi del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati.

Art. 9

La revisione contabile-amministrativa sara' effettuata da un Collegio sindacale nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e composto di due rappresentanti del Ministero stesso e di un rappresentante del Ministero del tesoro. Detti rappresentanti durano in carica un triennio.

Art. 10

Con regolamento da emanare dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' disciplinato il funzionamento dell'Istituto e sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonche' la dotazione organica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza del personale compreso il direttore, comunque occorrente per le esigenze dell'Istituto medesimo.

Art. 11

Il personale appartenente, alla data del presente decreto, all'istituto zootecnico di Bosa, e all'Ovile sardo di Cagliari, salvo quanto disposto dai successivi commi, cessa dal servizio dalla data medesima ed ha diritto al trattamento di licenziamento stabilito dai rispettivi regolamenti dei predetti organismi, o, in mancanza di tali regolamenti, a quello previsto dalla legge sull'impiego privato. All'Istituto zootecnico per la Sardegna sara' provveduto, temporaneamente, fino alla emanazione del regolamento organico previsto dall'art. 10 del presente decreto, mediante il personale contemplato nel primo comma che, a giudizio del presidente dell'Istituto, sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi. Tale personale ferma restando la posizione giuridica ed economica d'impiego da esso rivestita alla data del presente decreto, presso gli enti di cui al primo comma, verra' trattenuto alla dipendenza dell'Istituto zootecnico per la Sardegna in via, provvisoria e comunque non oltre la emanazione del predetto regolamento, dalla cui data cessera' dal servizio qualora il regolamento non statuisca diversamente. Il personale trattenuto ai sensi del precedente comma non acquisisce alcun diritto al collocamento nei ruoli organici da istituire con il suindicato regolamento, e, in caso di cessazione dal servizio, ad esso compete il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo. Fino a quando non sara' emanato il succitato regolamento la direzione dell'Istituto zootecnico per la Sardegna e' conferita, per incarico dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, a persona particolarmente specializzata in zootecnia,

Art. 12

Con successivo provvedimento i poteri di vigilanza attualmente spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste potranno essere delegati agli organi della Regione, da costituirsi ai sensi dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

DE NICOLA DE GASPERI - SEGNI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1948

Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 1. FRASCA

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