DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1309
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273.
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Agli articoli 54, 55, 56 e 57 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti i seguenti: Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza del contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso le Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario ed in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione. Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione puo' accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 8000 annue, l'Amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facolta' all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, si nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato. Art. 55. - Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima parte dell'articolo precedente. Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l'Amministrazione puo' accettare una fidejussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte. Art. 56. - Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale od una fidejussione secondo le norme del precedente art. 54; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la fidejussione. Art. 57. - La validita' delle cauzioni personali e delle fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'Amministrazione.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 13. - FRASCA
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