LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1339
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna 1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli oli comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera disponibilità di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo.
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