DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1350
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, numero 96;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Gli articoli 111, 112, e 113 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 111. - Si applica la penalita': a) di lire millecinquecento ai concessionari ed ai coltivatori che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione, oppure trasportino il tabacco senza i prescritti documenti di legittimazione; b) di lire milleduecento per ogni ettaro e proporzionalmente per ogni frazione di ettaro, a coloro che, anche dopo la regolare intimazione ricevuta, non abbiano disposto le piante secondo le norme di cui all'art. 19; c) di lire novecento: 1) a coloro che fra le piante di tabacco abbiano coltivato altri vegetali senza la prescritta autorizzazione od in condizioni diverse da quelle stabilite in ordine all'art. 19; 2) ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che abbiano cimato artificiosamente le piante, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante madri prescelte dagli agenti dell'Amministrazione; 3) a coloro che, dopo compiuta la verifica delle foglie, ne abbiano iniziato la raccolta prima del termine stabilito dall'art. 24; 4) a coloro che non abbiano provveduto allo svellimento degli steli, giusta la prescrizione di cui all'arti colo 27; 5) a coloro che, essendo stati autorizzati alla semina per la vendita delle piantine, abbiano fatto uso di seme di varieta' diversa da quella autorizzata ed a coloro a carico dei quali risulti accertata la vendita di piantine di varieta' diversa da quella richiesta dai coltivatori; in questo secondo caso, la penalita' si applica tante volte quanti sono i coltivatori ai quali lo stesso venditore ha fornito piantine di varieta' diversa; d) di lire quattrocentocinquanta: 1) ai concessionari di concessioni speciali, di esperimento in concorso con lo Stato ed a quelli per l'esportazione che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'art. 87; 2) a coloro che abbiano intrapreso la semina prima di avere ottenuto il permesso di seminare o la licenza di coltivare; 3) a coloro che abbiano iniziato il trapiantamento senza avvisare l'incaricato della vigilanza; e) di lire novecento per ogni chilogrammo di tabacco mancante ed in proporzione per ogni frazione di chilogrammo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il Monopolio, a coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto dell'addebito, o di deficienza altrimenti accertata ai termini del regolamento; f) di lire novanta a coloro che trasgrediscono al disposto di cui all'art. 13 per quanto riguarda la conservazione e l'esibizione delle note di licenza; g) di lire quattro e centesimi cinquanta: 1) per ogni piantina a coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, abbiano collocato piu' piantine in una stessa posta, quando il numero di esse superi l'1% delle piante messe al campo per ciascuna coltivazione, e cio' indipendentemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse, anche nel caso che non si raggiunga l'1 per cento; 2) per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia di illecita provenienza a coloro che abbiano partite nelle quali si constati la presenza di tali foglie, sia nei locali di cura e custodia, sia al riscontro del carico. Questa penalita' viene ridotta a lire una per foglia quando trattisi di varieta' levantina; h) di lire due per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in piu' della quantita' permessa o comunque esistente in area che ecceda la superficie autorizzata, sempreche' non venga superata la misura del 3% delle piante autorizzate. Oltre il detto limite la penalita' viene portata a lire quattro e centesimi cinquanta. Questa penalita' viene ridotta rispettivamente a centesimi cinquanta ed a lire una, quando trattisi di qualita' levantine. Va esente da penalita' chi opti per la distruzione: i) di lire due per ciascuna pianta di varieta' diversa da quella autorizzata, ai coltivatori per le manifatture dello Stato, che ne abbiano poste al campo in quantita' superiore al limite dei tre per cento, e cio' quando non optino per la distruzione. Nel caso che le piantine diverse da quelle autorizzate siano di varieta' che da' in media un prodotto di foglie, allo stato secco, superiore ai 300 grammi per pianta, la detta penalita' e' portata a lire nove; 1) di lire una per ogni piantina rinvenuta nei semenza o nei vivai, eccedente l'altezza di 15 centimetri fuori terra". "Art. 112. - Si applica la penalita' di: 1) lire due per ogni pianta non concimata nei limiti di tempo o nei modi stabiliti dall'Amministrazione; 2) centesimi cinquanta per ogni pianta o per ogni stelo avente orecchiozze oppure germogli lunghi tra i dieci e i venti centimetri, quando il coltivatore, dopo la ricevuta intimazione al ripulimento della coltivazione, non lo abbia eseguito nel termine perentorio assegnatogli e non provi che circostanze di forza maggiore gli hanno impedito di eseguirlo; 3) centesimi cinquanta per ogni germoglio, tra i dieci e i venti centimetri di lunghezza, staccato dalle piante e non distrutto, che si rinvenga in corso di appassimento; 4) lire quattro e centesimi cinquanta per ciascun germoglio di lunghezza superiore ai venti centimetri, sia esistente sulle piante, sia staccato e non distrutto, quando il coltivatore non provi di essersi trovato nell'impossibilita' assoluta, per circostanze a lui estranee, di eseguire la rimozione e l'immediata distruzione, prima che fosse raggiunta l'accennata misura; 5) lire undici per ciascun germoglio di qualunque misura, che si rinvenga cimato sulle piante. Le penalita' relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non vengono applicate quando l'irregolarita' si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento". "Art. 113. - Per ciascun germoglio che puo' spuntare nel campo da radici o dagli steli dopo lo svellimento di questi, e per ciascuna piantina che ripulluli dopo la distruzione dei semenzi o dei vivai, si applica, la penalita' di lire undici, quando la loro lunghezza superi i venti centimetri. In ogni caso, constatata l'esistenza di tali germogli o piantine, devesi procedere alla loro immediata distruzione, da farsi d'ufficio, a spese del concessionario quando il coltivatore non vi provveda subito. Ove trattisi di germoglio o piantine cimati, la penalita' viene elevata a lire quarantacinque per ogni germoglio o piantina, quando non sia il caso di redigere verbali a termine della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi".
Art. 2
Le penalita' di cui al precedente articolo saranno applicate a partire della campagna di coltivazione dell'anno 1949.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1948
Atti dei Governo, registro n. 2, foglio n. 18. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.