DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1948, n. 1422
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459, registrato il 15 maggio 1948, registro n. 20, foglio n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia e' stabilito nella seguente misura: Tipo A - Pietrine focaie cilindriche di mala, 2,8 di diametro per mm. 5 di lunghezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 Tipo B - Pietrine focale prismatiche piccole delle dimensioni di mm. 2 x 3 x 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25 Tipo C - Pietrine focale prismatiche grandi delle dimensioni di mm. 3 x 4 x 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 190
Art. 2
Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine focaie e' stabilito come segue: per ogni pietrina del tipo A.............................. L. 25 " " " " " B.............................. " 30 " " " " " C.............................. " 210
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
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