DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1426
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte;
Vista la Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 resa esecutiva con regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, modificata dall'atto addizionale 8 febbraio 1911, reso esecutivo con regio decreto 22 marzo 1911, n. 292, sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;
Visto il regolamento per l'applicazione della Convenzione e dell'atto addizionale predetti, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, con l'annessa tabella delle reti e degli attrezzi di pesca permessi nelle acque italo-elvetiche, successivamente modificata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 13 ottobre 1947 all'Isola Bella di Stresa tra i commissari governativi italiano e svizzero per la pesca, i quali concordemente hanno proposto l'approvazione di una nuova tabella delle reti e degli attrezzi di pesca da consentire nelle acque promiscue ai due Stati, in sostituzione delle precedenti;
Vista la legge 30 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
La tabella delle reti ed attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni, annessa al regolamento per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, nonche' le disposizioni modificanti questa tabella approvata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535, sono abrogate e sostituite dalla tabella annessa al presente decreto.
Art. 2
Le reti ed attrezzi attualmente autorizzati saranno ammessi sino alla fine del
1952.Durante questo periodo di transizione e' tuttavia vietato di procurarsi attrezzi nuovi aventi dimensioni non conformi a quelle prescritte dalla nuova tabella. Pertanto la deroga seguente e' prevista per quanto concerne detto periodo: Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la parte centrale delle attuali bedine per trota e coregone dovra' essere sostituita, per una lunghezza di 40 m. e la rimanenza entro sette anni. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 71 - FRASCA
Tabella
Tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni alla Svizzera ed all'Italia Parte di provvedimento in formato grafico
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