DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1948, n. 1431
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Viste le proposte relative allo stato dell'Universita' anzidetta;
Considerata la particolare necessita' delle modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Dopo l'art. 112 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria:
Art. 113. - Alla scuola che ha sede nel Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica otorinolaringoiatrica vengono ammessi i laureati in medicina, e chirurgia. Il corso ha la durata di tre anni.
Il numero degli iscritti alla scuola non puo' essere superiore a tre per ogni anno.
Art. 114. - Sono materie di insegnamento:
1) patologia e clinica, otorinolaringoiatrica (triennale);
2) clinica malattie infettive in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
3) clinica radiologica, in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
4) clinica oculistica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
5) clinica pediatrica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
6) clinica neuropatologica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
7) fonetica biologica (annuale);
8) istologia patologica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
9) medicina operatoria in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
10) anatomia e fisiologia dell'orecchio (annuale);
11) semiologia otorinolaringoiatrica (triennale);
12) esercitazioni cliniche (triennale).
Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite:
1° anno: Anatomia e fisiologia dell'orecchio e del naso - Fonetica - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica. - Esercitazioni cliniche - Istologia patologica - Clinica malattie infettive - Semiologia otorinolaringoiatrica - Medicina operatoria.
2° anno: Clinica radiologica - Clinica oculistica - Clinica pediatrica e clinica neuropatologica in rapporto alla specialita' - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche.
3° anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche.
Art. 115. - Per le modalita' valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Universita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1948
EINAUDI
GONELLA
Visto il Guardasigilli: GRASSI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Viste le proposte relative allo stato dell'Universita' anzidetta; Considerata la particolare necessita' delle modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato: Dopo l'art. 112 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria: Art. 113. - Alla scuola che ha sede nel Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica otorinolaringoiatrica vengono ammessi i laureati in medicina, e chirurgia. Il corso ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' essere superiore a tre per ogni anno. Art. 114. - Sono materie di insegnamento: 1) patologia e clinica, otorinolaringoiatrica (triennale); 2) clinica malattie infettive in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 3) clinica radiologica, in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 4) clinica oculistica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 5) clinica pediatrica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 6) clinica neuropatologica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 7) fonetica biologica (annuale); 8) istologia patologica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 9) medicina operatoria in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 10) anatomia e fisiologia dell'orecchio (annuale); 11) semiologia otorinolaringoiatrica (triennale); 12) esercitazioni cliniche (triennale). Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite: 1° anno: Anatomia e fisiologia dell'orecchio e del naso - Fonetica - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica. - Esercitazioni cliniche - Istologia patologica - Clinica malattie infettive - Semiologia otorinolaringoiatrica - Medicina operatoria. 2° anno: Clinica radiologica - Clinica oculistica - Clinica pediatrica e clinica neuropatologica in rapporto alla specialita' - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche. 3° anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche. Art. 115. - Per le modalita' valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Universita'.
EINAUDI GONELLA Visto il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
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