LEGGE 23 dicembre 1948, n. 1451
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1 gennaio 1939 31 dicembre 1948. Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano origine da attività ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948. Sono del pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'art. 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330.
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