DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1948, n. 1458
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1802;
Visto il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1980;
Visto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 287;
Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri per la marina mercantile e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, annesso al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343, e' sostituito da quello annesso al presente decreto vistato dai Ministri proponenti.
DE NICOLA DE GASPERI - CAPPA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 1
Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca Art. 1. La "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" costituita in ente morale, ha sede in Roma Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 2
Art. 2. Gli scopi dell'Ente sono: a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi; b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi ove occorra, con pagamenti rateali; c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attivita' al fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca; d) provvedere, in conformita' delle direttive del Ministero della marina mercantile d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 3
Art. 3. Tutte le attivita' e le passivita' della "Fondazione littoria per la piccola pesca" passano alla "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944, allegata allo statuto annesso al [decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;343).
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 4
Art. 4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione e' autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti. Gli eventuali utili derivanti dalle attivita' di cui alla lettera d) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 5
Art. 5. Le entrate della Fondazione sono costituite: a) dal contributo del Ministero della marina mercantile; b) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) dagli interessi attivi.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 6
Art. 6. La Fondazione e' retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 7
Art. 7. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e da' esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza puo' essere sostituito dal vice presidente.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 8
Art. 8. Fanno parte del Consiglio direttivo: il presidente; il vice presidente; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante delle cooperative del pescatori ed un rappresentante degli industriali della pesca. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, funzionari della Fondazione o persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca. Le cariche di presidente e di vice presidente non sono cumulabili con le qualifiche di rappresentante dei Ministeri o delle organizzazioni sopra citati.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 9
Art. 9. Il Consiglio direttivo e' convocato in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma quando cio' sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suo componenti, in caso di parita' di voti, decide il voto del presidente.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 10
Art. 10. La Giunta di presidenza e' costituita dal presidente, dal vice presidente e da due rappresentanti del Consiglio direttivo. La Giunta di presidenza e' convocata dal presidente. Le deliberazioni della Giunta sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei componenti; in tal caso esse devono essere prese all'unanimita'.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 11
Art. 11. La Giunta di presidenza: a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno; b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere; c) delibera altresi', nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 12
Art. 12. Il Consiglio direttivo delibera: a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche; b) sui conti consuntivi e sul resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre alla approvazione del Ministero; c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 13
Art 13. Le deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate per l'approvazione al Ministero della marina mercantile, che vi provvede sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 14
Art. 14. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 15
Art. 15. Il controllo della gestione della Fondazione e' esercitato a mezzo di un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci effettivi sono nominati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste; i sindaci supplenti dai Ministeri del tesoro e della marina mercantile. Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le norme di cui agli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. La presidenza del Collegio sindacale spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.
Statuto Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-art. 16
Art. 16. Per irregolarita' e deficienze nell'attivita' dell'Ente il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, ha facolta' di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi. Visto: Il Ministro per la marina mercantile CAPPA Il Ministro per l'agricoltura e le foreste SEGNI
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