LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1514
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale sono abrogati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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