DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1948, n. 1554
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, sulla istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
Visto il regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge predetta;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le lettere h) ed i) dell'art. 43 ed e) e f) dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: art. 43, lett. h) "dispone, entro i limiti del bilancio, le spese superiori a L. 1.000.000"; art. 43, lett. i) "approva i contratti per le forniture di importo superiore a L. 1.000.000 e ne determina le modalita' di concessione e di esecuzione"; art. 45, lett. e) "ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 1.000.000"; art. 45, lett. f) "disporre la stipula dei contratti per le forniture di importo inferiore a L. 1.000.000".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 31. - CONSOLI
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