DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1948, n. 1581
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e col regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di stato Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
Il secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802, e' sostituito dal seguente: "I concorrenti debbono esibire la laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente oppure la laurea in economia e commercio, conseguita in una universita' o in un altro istituito superiore, se aspiranti ai posti nel personale di amministrazione".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 47. - CARLOMAGNO
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