DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1948, n. 1590

Type DPR
Publication 1948-11-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti, a carattere esclusivamente onorifico, un distintivo del periodo bellico 1940-43 e un distintivo della guerra di liberazione.

Art. 2

Il distintivo del periodo bellico 1940-43 consiste in un nastrino di seta della larghezza di 37 mm. formato da 19 righe verticali, alternate, di colore verde e rosso. Le due righe esterne sono verdi.

Art. 3

Il distintivo della guerra di liberazione consiste, in un nastrino di seta della larghezza di 37 mm. formato dai colori della Bandiera italiana e dai colori caratteristici degli angloamericani cosi' disposti: fondo: colori della Bandiera italiana, con il verde a sinistra di 8 mm. di larghezza, bianco al centro di 21 mm. e rosso a destra di 8 mm.; al centro, sul bianco, tre strisce rosse verticali e due azzurre alternate della larghezza di un millimetro ciascuna.

Art. 4

Il distintivo del periodo bellico 1940-43 e' concesso: ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato; agli appartenenti alla Guardia di finanza; al personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta; agli assimilati ed ai civili; che a datare dall'11 giugno 1940 e fino alle ore 20 dell'8 settembre 1943, siano caduti in guerra ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio per un periodo di almeno tre mesi, anche non continuativi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti; b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermita' riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra; c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme; d) abbiano ottenuto in dipendenza dell'attivita' bellica una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.

Art. 5

Il distintivo della guerra di liberazione e' concesso: ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato; agli appartenenti alla Guardia, di finanza; al personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta; agli assimilati ed ai civili; che durante la guerra di liberazione siano caduti in combattimento ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio dal 9 settembre 1943 in poi, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti; b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermita' riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra; c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme; d) abbiano ottenuto, in dipendenza dell'attivita' bellica nella guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra. Il distintivo suddetto e' altresi' concesso a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente.

Art. 6

Per fregiarsi dei distintivi di cui al presente decreto, occorre avere una speciale autorizzazione risultante da un certificato nominativo, rilasciato dalle autorita' all'uopo indicate dal Ministro per la difesa. L'autorizzazione predetta e' concessa a domanda degli interessati.

EINAUDI PICCIONI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1949

Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 7. - CARLOMAGNO

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