LEGGE 24 dicembre 1948, n. 1596
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, è fissata in L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000 per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948. I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.
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