DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1617
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2838, e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250; 31 ottobre 1929, n. 2386; 20 novembre 1930, n. 1939: 27 ottobre 1932, n. 2066; 27 dicembre 1934, n. 2439; 1 ottobre 1936, n. 2037; 14 marzo 1938, n. 885; 5 maggio 1939, n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936, e 5 settembre 1942, n. 1234; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati cosi' ulteriormente modificato: Facolta' di giurisprudenza: sono inclusi fra gli insegnamenti complementari di detta. Facolta' i seguenti: "Antropologia criminale" e "Diritto della navigazione". Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: Corso di laurea in chimica: i seguenti insegnamenti fondamentali a corso biennale comportano un esame alla fine di ogni anno, anziche' un unico esame alla fine del secondo anno: "Istituzioni di matematiche". "Chimica generale ed inorganica", "Chimica organica", "Fisica sperimentale", Esercitazioni di matematiche", "Chimica fisica", "Esercitazioni di chimica fisica". Nel predetto corso di laurea in chimica lo studente non e' ammesso a sostenere gli esami di "Esercitazioni (ii analisi chimica qualitativa", di "Esercitazioni di analisi chimica quantitativa" e di "Chimica analitica" se prima non abbia superato l'esame di "Chimica generale ed inorganica"; di "Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica" se prima, non abbia superato l'esame di "Chimica organica"; di "Chimica fisica" se prima non abbia superato gli esami di "Istituzioni di matematiche", di "Fisica" e di esercitazioni relative. Facolta' di farmacia: Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame di "Farmacologia e farmacognosia" se non ha superato gli esami di "Chimica organica", di "Fisiologia di "Chimica farmaceutica"; quello di "Fisiologia" se non ha superato gli esami di "Anatomia umana," e di "Chimica biologica"; quello di "Tecnica farmaceutica" se non ha superato quello di "Farmacologia e farmacognosia". Nella predetta. Facolta' di farmacia l'insegnamento di "Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" comporta un esame alla fine di ogni anno anziche' un unico esame alla, fine del corso triennale. Facolta' di medicina veterinaria: Lo studente non puo' sostenere l'esame di "Zoocultura" se non ha superato quello di "Zoologia"; l'esame di "Fisiologia" se non ha superato quello di "Anatomia veterinaria con istologia ed embriologia"; l'esame di "Farmacologia" se non ha superato quello di "Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica".
EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
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