DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1948, n. 1618
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relative ad alcune modifiche della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e del relativo regolamento, in data rispettivamente 13 ottobre 1947, 19 dicembre 1947 e 30 dicembre 1947.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948 conformemente alle note del Governo Svizzero e del Governo italiano rispettivamente del 19 dicembre 1947 e del 30 dicembre 1947.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Carte dei conti, addi' 18 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
Scambio di Note 1
Scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera relative ad alcune modifiche della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e del relativo regolamento. Roma, 13 ottobre - 30 dicembre 1947 Roma, li 13 ottobre 1947 Signor Ministro, Il giorno 10 maggio u. s. si riunirono a Cavallino di Lugano il commissario italiano per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca ed i funzionari svizzeri ing. col. Carlo Albisetti, ing. Alfredo Mathey-Doret ed il sig. Giuseppe Monetti, nelle rispettive qualita' di commissario per la Convenzione, ispettore federale della pesca per il Dipartimento federale dell'interno e segretario di concetto per il Dipartimento di agricoltura del Cantone Ticino. Nella seduta, su proposta delle autorita' svizzere, fu stabilito di apportare, nell'interesse della pesca e dei pescatori, delle modifiche all'art. 17 della Convenzione per la pesca tra l'Italia e la Svizzera di cui al regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, ed agli articoli 12 e 19 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387. Tali modificazioni sono riportate in allegato alla presente nota. Sono lieto di essere in grado di informarLa che la suddette modificazioni sono state ora approvate dal Governo italiano, per la sua parte, e ritengo che esse siano state similmente approvate dal Governo della Confederazione Svizzera. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che le stesse modificazioni sono parimenti accette al Governo della Confederazione Svizzera, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo da porre immediatamente in vigore. Mi e' gradita l'occasione, Signor Ministro, per inviarle i sensi della mia alta considerazione. SFORZA S.E. il Sig. RENE DE WECK Ministro plenipotenziario ed Inviato straordinario della Confederazione Svizzera - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI DELL'ART. 17 DELLA CONVENZIONE ITALO-ELVETICA SULLA PESCA E DEGLI ARTICOLI 12 E 19 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE. Art. 17 della Convenzione alinea V° "I Commissari dei due Stati sono autorizzati ad anticipare, ritardare di comune accordo di 15 giorni in piu', se sara' necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie sopra indicate, sempre pero' alla condizione di non prolungare la durata. Per gli agoni potranno ridurre il periodo di divieto a soli 15 giorni, quando risulti che tale protezione sia sufficiente alla conservazione della specie. Qualsiasi decisione di quanto sopra dovra' essere resa pubblica nei modi usuali, con un preavviso di 15 giorni". Art. 17-bis dell'Atto addizionale alla Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 per la pesca nelle acque comuni ai due Stati, 6 febbraio 1911. "Durante il periodo di divieto della pesca della trota e' proibita la pesca con la canna nei corsi d'acqua previsti nella presente convenzione. La pesca con la canna e' permessa in tempo nei laghi, purche' si peschi o da terra, o dalla spiaggia sommersa non oltre il suo ciglio (corona, broa), o da barca fissa in vicinanza immediata della spiaggia. I pesci freschi indicati nell'art. 17, benche' durante i periodi di divieto di pesca ivi stabiliti siano stati presi con la canna, non potranno allora essere oggetto di compra-vendita, di cessione, di donazione, di smercio nei pubblici esercizi di importazione, eccettuati i primi tre giorni". Modificazione all'art. 17 della Convenzione alinea V° "I Commissari dei due Stati sono autorizzati ad anticipare, ritardare o prolungare, se sara' necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie sopra indicate, sempre pero' alla condizione di non raccorciarne la durata. In casi speciali potranno stabilire per le diverse regioni del lago divieti differenti, meglio corrispondenti alle epoche del fregolo. Potranno parimenti introdurre, annualmente, dei periodi di divieto per delle specie di pesci sin qui non previste. Per gli agoni potranno ridurre ed anche sospendere il periodo di divieto". Modificazioni art. 17-bis dell'Atto addizionale alla Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 per la pesca nelle acque comuni ai due Stati, 8 febbraio 1911. Durante il periodo di divieto della pesca della trota e' proibita la pesca con la canna nei corsi d'acqua, previsti nella presente convenzione. La pesca con la canna, senza lancio, e' permessa in ogni tempo nei laghi purche' si peschi da terra o dalla spiaggia sommersa, non oltre il suo ciglio (corona, broa) o da barca fissa in vicinanza, immediata della spiaggia. Durante i rispettivi periodi di divieto, e' proibita, anche per la pesca con la canna, la cattura delle specie che si intende di proteggere. Art. 12 del Regolamento di esecuzione Durante il periodo di divieto della pesca della trota e' proibita la pesca con la canna nei corsi di acqua previsti dall'art. 1 del presente regolamento. La pesca con la canna e' permessa in ogni tempo nei laghi purche' si peschi, da terra, o dalla spiaggia sommersa non oltre il suo ciglio (corona, broa) o da barca fissa in vicinanza immediata della spiaggia. I pesci freschi indicati nell'art. 18, benche' durante i periodi di divieto ivi stabiliti siano stati presi con la canna, non potranno essere oggetto di compravendita, di cessione, di donazione, di smercio nei pubblici esercizi e d'importazione, eccettuati i primi tre giorni. A scopo di esca di pescagione il Governo Ticinese potra', a chi gliene faccia domanda, permettere di pescare l'alborella di misura inferiore a quella prescritta dall'art. 16 con reti aventi maglie minori di quelle indicate, per la pesca dell'alborella medesima, dalla tabella annessa al presente regolamento. Art. 19 del Regolamento di esecuzione Il Commissario federale per la pesca - dandone partecipazione all'autorita' federale ed ai Governi Cantonali - potra', in ogni singolo anno, anticipare o ritardare di 15 giorni al piu', se sara' necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie indicate all'art. 18, sempre pero' alla condizione di non prolungarne la durata. Per gli agoni potra', in ogni singolo anno, ridurre o anche sospendere il periodo di divieto, comunicando all'autorita' federale ed al Governo Ticinese i motivi della sospensione. Con un preavviso di 15 giorni egli rendera' pubbliche queste modificazioni a mezzo dei Fogli Officiali cantonali. Modificazione dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione Durante il periodo di divieto della pesca della trota, e' proibita la pesca con canna nei corsi d'acqua, previsti dall'art. 1 del presente regolamento. La pesca colla canna, senza lancio, e' permessa in ogni tempo nei laghi, purche' si peschi da terra o dalla spiaggia sommersa non oltre il suo ciglio (corona o broa) o da barca fissa in vicinanza immediata della spiaggia. Durante i rispettivi periodi di divieto e' proibita, anche per la pesca con la canna, la cattura delle specie che si intende di proteggere. A scopo di esca di pescagione, le competenti autorita' potranno, a chi ne faccia domanda, permettere di pescare l'alborella di misura inferiore a quella prescritta dall'art. 16 con reti aventi maglie minori di quelle indicate, per la cattura dell'alborella medesima, dalla tabella annessa al presente regolamento. Modificazione dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione I Commissari per la pesca, dandone partecipazione alle rispettive autorita' competenti, potranno: a) in ogni singolo anno, anticipare, ritardare o prolungare, se sara' necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie indicate all'art. 18 del presente regolamento, sempre pero' alla condizione di non raccorciarne la durata; b) in casi speciali stabilire per le diverse regioni di lago divieti differenti adatti agli ambienti e meglio corrispondenti alle epoche del fregolo; c) introdurre, annualmente, dei periodi di divieto per delle specie di pesci sin qui non previste dall'articolo 18; d) in ogni singolo anno, ridurre od anche sospendere il periodo di divieto per gli agoni, comunicando alle rispettive autorita' competenti i motivi di tale misura. Con un preavviso di 15 giorni essi renderanno pubbliche queste modificazioni a mezzo degli Albi dei Comuni.
Scambio di note 2
SCAMBIO DI NOTE Parte di provvedimento in formato grafico Roma, li 13 ottobre 1947 Signor Ministro, Con la lettera del 19 dicembre 1947, Ella ha comunicato l'accettazione, da parte del Governo Svizzero, delle modifiche apportate, dalle autorita' svizzere e dal Commissario italiano per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca, all'art. 17 della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, di cui al regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, ed agli articoli 12 e 19 del relativo Regolamento, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387. Nella stessa lettera, inoltre, Ella ha proposto che l'accordo in tal modo intervenuto fra i nostri dua Governi entri in vigore il 1 gennaio 1948, come gia' concordato il 13 di questo mese fra le componenti autorita' dei nostri Paesi. Sono lieto di poterLe comunicare che tale data e' accettata dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione e le precedenti Note sull'argomento siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo che verra' posto in vigore alla data sopra indicata. Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione. SFORZA S.E. il Sig. RENE DE WECK Ministro plenipotenziario ed Inviato straordinario della Confederazione Svizzera - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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