DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1619

Type DPR
Publication 1948-12-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31 ottobre 1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 10 ottobre 1931, n. 1329; 22 ottobre 1931, n. 1754; 22 ottobre 1932, n. 2090; 26 ottobre 1933, n. 2391; 27 dicembre 1934, n. 2419; 10 ottobre 1936, n. 2498; 27 ottobre 1937, n. 2619; 20 aprile 1939, n. 1350; 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; Vedute le proposte relative alle modifiche formulate dall'Universita' predetta; Considerata la particolare necessita' di approvare le modifiche anzidette; Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: E' istituita presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma una "Scuola di perfezionamento" in storia della medicina. Pertanto lo statuto dell'Universita' di Roma viene ulteriormente modificato come segue e la relativa numerazione degli articoli dello statuto viene modificata conformemente a quanto risulta dalle modifiche apportate. Scuola di perfezionamento in storia della medicina. Art. 378. - La scuola ha la durata di due anni e ad essa verranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Potranno essere ammessi, a giudizio del Consiglio della scuola, anche coloro che sono in possesso di altre lauree. Art. 379. - La scuola ha sede presso l'Istituto di storia della medicina dell'Universita' di Roma. Art. 380. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare durante il biennio i corsi ufficiali delle lezioni e le relative esercitazioni. Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti: 1) storia della medicina generale; 2) evoluzione delle dottrine mediche e specialita' connesse; 3) storia della chirurgia e della sua tecnica; 4) evoluzione del pensiero biologico; 5) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici; 6) medicina primitiva e medicina popolare; 7) bibliografia, biblioteconomia e storiografia; 8) cultura umanistica; 9) metodologia documentaria. Art. 381. - Gli esami di profitto sono cosi' ripartiti: Alla fine del 1° anno (primo gruppo): 1) storia della medicina generale; 2) medicina primitiva e medicina popolare; 3) bibliografia, biblioteconomia, storiografia; 4) cultura umanistica; 5) metodologia documentaria. Alla fine del 2° anno (secondo gruppo): 1) evoluzione delle dottrine mediche e specialita' connesse; 2) storia della chirurgia e della sua tecnica; 3) evoluzione del pensiero biologico; 4) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici Art. 382. - Gli iscritti che desiderano compiere ricerche nell'Istituto debbono provvedere alle relative spese. Art. 383. - Al termine di due anni, chi avra' frequentato regolarmente i corsi ed avra' superato gli esami delle singole materie, dovra' presentare per conseguire il diploma una dissertazione scritta su di un argomento della specialita' e sostenere un esame pratico dinnanzi ad una Commissione, formata da almeno cinque insegnanti della scuola.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1949

Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 85. - CARLOMAGNO

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