DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1948, n. 1630

Type DPR
Publication 1948-12-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, numero 1430;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti accordi conclusi a Roma, tra il Governo italiano ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti d'America a Trieste, il 9 marzo 1948: a) Accordo per regolare alcune questioni finanziarie sorgenti dalla esecuzione del Trattato di pace; b) Accordo in materia finanziaria; c) Accordo circa il rifornimento di cambio estero; d) Protocolli di firma.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 settembre 1947, conformemente a quanto stabilito all'art. 6 degli Accordi di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'articolo precedente.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - MERZAGORA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte del conti, addi' 18 febbraio 1949

Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 84. - CARLOMAGNO

Accordo-art. 1

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti con funzioni di Governo nella rispettiva zona dei Territorio Libero di Trieste (nel testo indicato come "il Comando di Zona") per regolare alcune questioni finanziarie sorgenti dalla esecuzione del Trattato di pace. Il Governo della Repubblica italiana ed il Comando di Zona desiderando dare esecuzione alle clausole del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate, da una parte, e l'Italia, dall'altra parte, - premesso che detto Trattato e' entrato in vigore il 15 settembre 1947: e - considerato che, ai sensi dell'art. 21, da tale data si e' costituito il Territorio Libero di Trieste ed e' entrato in vigore lo strumento relativo ai regime provvisorio, di cui all'allegato VII del medesimo Trattato: e - considerato che, ai sensi dell'art. 1 di tale allegato, fino all'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuera' ad essere amministrato dai Comandi Militari Alleati, entro le rispettive Zone di competenza; - vista la richiesta da parte del Comando di Zona relativa all'applicazione dell'art. 11 di detto allegato in base al quale, fino a quando non venga stabilito per il Territorio Libero un regime monetario separato, l'Italia fornira' gli strumenti monetari necessari; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il Governo italiano ed il Comando di Zona si impegnano a non porre alcuna restrizione al libero movimento dei biglietti di banca e di Stato italiani tra i loro rispettivi territori in modo che continui ad essere sopperito al fabbisogno delle attivita' economiche attraverso i normali rapporti finanziari.

Accordo-art. 2

Art. 2. Il Governo italiano si impegna ad impartire adeguate disposizioni all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia perche' ogni qualvolta avvenga una effettiva somministrazione di circolante per anticipazioni temporanee o straordinarie al Tesoro italiano, (anticipazioni che non siano trasformazioni di precedenti debiti verso l'Istituto di emissione) venga effettuato altresi' al Comando di Zona per il tramite della sede di detta Banca in Trieste, una somministrazione di biglietti di Banca, aventi corso legale nella Repubblica italiana, in base alla percentuale fissa del 0,65 per cento di tale circolante. Tale percentuale corrisponde al rapporto tra popolazione attiva rispettivamente nella Repubblica italiana e nella Zona britannica e degli Stati Uniti del Territorio Libero di Trieste. Nell'eventualita' che il Tesoro italiano rimborsi alla Banca d'Italia parte delle suddette anticipazioni il Comando di Zona rimborsera' l'ammontare proporzionale.

Accordo-art. 3

Art. 3. Tali forniture al Territorio Libero di Trieste sono esenti da qualsiasi copertura e danno luogo al solo pagamento di un compenso annuo, a titolo di rimborso delle spese di fabbricazione, fissato nelle stesse condizioni alle quali avviene la somministrazione di biglietti da parte della Banca d'Italia al Tesoro italiano.

Accordo-art. 4

Art. 4. L'ammontare dei biglietti cosi' forniti sara' scritturato dalla sede di Trieste della Banca d'Italia in un conto speciale a nome del Comando di Zona. La gestione di Tesoreria della Zona sara' affidata alla sede di Trieste della Banca d'Italia che vi provvedera' con una contabilita' speciale dove saranno registrate tutte le entrate e le uscite riguardanti l'Amministrazione della Zona. Nessuna erogazione potra' essere fatta oltre i limiti delle disponibilita'.

Accordo-art. 5

Art. 5. Il Comando di Zona applichera' nel Territorio Libero sotto la propria giurisdizione tutte le disposizioni della Repubblica italiana sulla circolazione monetaria ed evitera' di emanare ogni provvedimento ad esse contrastanti. In particolare il Comando di Zona adottera' tutte le misure necessarie contro la fabbricazione e lo spaccio di biglietti falsi o contraffatti e contro l'illecito trasferimento all'estero di mezzi monetari.

Accordo-art. 6

Art. 6. Il presente Accordo ha effetto a partire dall'entrata in vigore del Trattato di pace con l'Italia. Fatto in Roma in duplice esemplare nelle lingue italiana, ed inglese aventi ambedue eguale valore, alla data del 9 marzo 1948. Per il Governo italiano Per il Comando di Zona DEL VECCHIO TERENCE AIREY Major General Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Accordo-art. 1

Accordo in materia finanziaria fra il Governo della Repubblica italiana ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti con funzioni di Governo nella rispettiva Zona del Territorio Libero di Trieste (nel testo indicato come "il Comando di Zona"). Art. 1. Il Governo della Repubblica italiana e il Comando di Zona convengono sulla necessita' che il Comando di Zona, riceva, adeguati finanziamenti per i particolari bisogni della propria amministrazione. Il Governo italiano si dichiara disposto a fornire tali finanziamenti.

Accordo-art. 2

Art. 2. Il Comando di Zona dichiara la sua intenzione di limitare le spese alle ragionevoli necessita' economiche della Zona.

Accordo-art. 3

Art. 3. Il Comando di Zona fornira' al Governo italiano i dati occorrenti circa, i finanziamenti necessari alla Zona. Sulla base di tale bilancio preventivo, compilato con il concorso di funzionari del Tesoro italiano, il Governo italiano ed il Comando di Zona stabiliranno d'accordo l'ammontare che, semestralmente, dovra' essere fornito dal Governo italiano. Nel caso in cui in qualsiasi momento il Governo italiano ed il Comando di Zona non raggiungano l'accordo sull'ammontare dei finanziamenti in questione, il Comando di Zona si riserva di riferire al Governo di Sua Maesta' nel Regno Unito ed al Governo degli Stati Uniti.

Accordo-art. 4

Art. 4. Il Governo italiano si impegna a rimettere al Comando di Zona le rate come richiesto da quest'ultimo e fino alla concorrenza dell'ammontare globale concordato per ogni semestre.

Accordo-art. 5

Art. 5. La sistemazione degli impegni derivanti per il Governo definitivo del Territorio Libero di Trieste nei confronti del Governo italiano in seguito alle operazioni effettuate secondo il presente Accordo formera' oggetto di futuro accordo fra il Governo italiano ed il Governo definitivo del Territorio Libero di Trieste.

Accordo-art. 6

Art. 6. Il presente Accordo ha effetto a partire dall'entrata in vigore del Trattato di pace con l'Italia. Fatto in Roma in duplice esemplare nelle lingue italiana ed inglese aventi ambedue eguale valore, alla data del 9 marzo 1948. Per il Governo italiano Per il Comando di Zona DEL VECCHIO TERENCE AIREY Major General Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Accordo-art. 1

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti con funzioni di Governo nella rispettiva zona del Territorio Libero di Trieste (nel testo indicato come "il Comando di Zona"), circa il rifornimento di cambio estero. Art. 1. Allo scopo di dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 11 dell'annesso VII del Trattato di pace, il Governo italiano dichiara di essere disposto a provvedere ai bisogni di mezzi di cambio estero della Zona Britannica e degli Stati Uniti del Territorio Libero di Trieste a condizioni non meno favorevoli di quelle in vigore in Italia. Il Comando di Zona preparera' e trasmettera' periodicamente al Governo italiano le richieste relative a tali necessita' di rifornimenti indispensabili alla Zona.

Accordo-art. 2

Art. 2. Il Governo italiano ed il Comando di Zona riconoscono che l'applicazione delle disposizioni dell'art. 11 dell'allegato VII del Trattato di pace, devono comportare, come ha avuto luogo sinora, l'applicazione nella Zona delle norme italiane relative al controllo dei cambi. Il Governo italiano ricevera' gli introiti correnti di valuta estera spettanti al Comando di Zona in base alle norme valutarie in vigore. Il Comando di Zona tratterra' comunque, per quegli scopi che esso riterra' piu' opportuni, ogni anticipo o donazione in dollari o sterline che possano essere ricevuti dal Comando di Zona, sotto forma di aiuti internazionali, e che pertanto ai fini del presente Accordo non sono considerati introiti correnti.

Accordo-art. 3

Art. 3. Il Governo italiano da' atto che nell'applicazione del presente Accordo si dovra' tener particolare conto delle speciali esigenze della Zona.

Accordo-art. 4

Art. 4. Il Governo italiano ed il Comando di Zona si consulteranno periodicamente in merito a: a) i particolari relativi ai necessari controlli; b) l'amministrazione dei controlli stessi; c) tutti gli altri argomenti derivanti dall'applicazione del presente Accordo.

Accordo-art. 5

Art. 5. Il presente Accordo ha effetto a partire dall'entrata in vigore del Trattato di pace con l'Italia. Fatto in Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese aventi ambedue uguale valore, alla data del 9 marzo 1948. Per il Governo italiano Per il Comando di Zona DEL VECCHIO TERENCE AIREY Major General Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Protocollo firma

Protocollo di firma Nel momento della firma dell'Accordo circa il rifornimento di cambio estero tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti, con funzioni di Governo nella rispettiva Zona del Territorio Libero di Trieste (nel testo indicato come "il Comando di Zona") il Comando di Zona, ed il Governo italiano sono d'accordo che la questione riguardante la disposizione di accreditamenti in dollari o sterline ricevuti per servizi resi alle Forze Britanniche e degli Stati Uniti operanti nella Zona, e per le lire fornite per il pagamento delle truppe, formera' oggetto di separato regolamento, nell'attesa del quale, l'attuale procedura continuera' a rimanere in vigore. Roma, li 9 marzo 1948 Per il Governo italiano Per il Comando di Zona DEL VECCHIO TERENCE AIREY Major General Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Protocollo firma

Protocollo di firma Nel momento della firma dell'Accordo in materia finanziaria con il Comando di Zona, il Governo della Repubblica italiana dichiara ed il Comando di Zona accetta che, nel caso in cui non venisse costituito il Governo definitivo del Territorio Libero di Trieste entro il 15 settembre 1948, il Governo italiano si riservera' la facolta' di chiedere la revisione dell'Accordo stesso nell'intesa che questo rimarra' in vigore per un trimestre dalla data in cui l'Italia ne avra' chiesto la revisione. Roma, li 9 marzo 1948 Per il Governo italiano Per il Comando di Zona MERZAGORA TERENCE AIREY Major General Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Agreement

Agreement between the British-United States Military Command with functions of Government in the relevant Zone of the Free Territory of Trieste (hereinafter referred to as "the Command of the Zone") and the Government of the italian Republie to regniate certain in financial questions arising from the execution of the Treaty of Peace. Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Agreement on finance between the British-United States Military Command with the functions of Government in the relevant Zone of the free Territory of Trieste (herein after referred to as "the Command of the Zone") and the Government of the italian Republic. Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Agreement between the British-United States Military Coinnamod with functions of Governement in the relevant Zone of the Free Territory of Trieste (hereinafter referred to as "the Commiand of the Zone") and the Government of the italian Republic on the provision of foreign exchange for the Zone. Parte di provvedimento in formato grafico

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