DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1948, n. 1647
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 17 novembre 1932, concernente L'approvazione del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;
Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 339, contenente modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il primo comma del paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, quale risulta sostituito dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 339, sostituito dal seguente: "Paragrafo 717. - L'ufficiale medico che procede alle visite indicate nelle lettere a), b), d), e), g), h), l) del paragrafo 712 ha diritto ad un compenso di L. 100 per ogni individuo visitato, ad eccezione del personale civile del Ministero della difesa; per le visite indicate alla lettera o) ha diritto ad un compenso di L. 25 per ogni individuo visitato, per le visite indicate nella lettera p) ha diritto ad un compenso di L. 50 per ogni impiegato dipendente dai vari Ministeri, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della difesa; per le visite indicate nella lettera i) ha diritto ad un compenso di L. 50 indistintamente da tutti quelli che sono stati visitati, eccezione fatta per gli ufficiali e gli impiegati in servizio dell'Amministrazione dell'esercito". Il secondo comma dello stesso paragrafo 717 e' abrogato.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA -- GRASSI - PULLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 97. - CARLOMAGNO
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