DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1948, n. 1648
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I limiti di importo, indicati nel regolamento generale dei servizi postali - parte 2ª servizi a danaro - approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 e successive modificazioni, sono modificati come segue: a) il limite di L. 20.000 previsto nei commi a) e b) dell'art. 9 modificato dal decreto 11 settembre 1947, n. 1227, e' aumentato a L. 100.000; b) il limite di L. 10.000, previsto dall'art. 10, modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e' elevato a L. 100.000; c) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, e' elevato a L. 200.000; d) il limite di L. 100, previsto dall'art. 116, e' elevato a L. 1000; e) i limiti di L. 1000, previsti dal secondo e terzo alinea dell'art. 127, modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, sono elevati a, L. 10.000; f) il limite di L. 2000, previsto dall'art. 140, e' elevato a L. 50.000; g) il limite di L. 500, previsto dall'art. 161, e' elevato a L. 10.000; h) il limite di L. 500, previsto negli articoli 175 e 178 e' elevato a L. 5000; i) il limite di L. 2000, previsto nell'art. 181, e' elevato a L. 10.000.
Art. 2
Il testo dell'art. 21, gia' modificato In via temporanea con decreto 20 marzo 1947, n. 427, e' modificato come segue: "Per le somme non eccedenti L. 20.000 puo' essere omessa, nelle successioni testate, la presentazione della copia o dell'estratto autentico del testamento; e per le somme non eccedenti L. 10.000, in luogo dell'attestazione giudiziaria o notarile, di cui al precedente articolo, puo' essere presentato un atto di notorieta' ricevuto dal giudice conciliatore o dal sindaco. Per le somme non eccedenti L. 4000 non occorre altro documento che una semplice dichiarazione del sindaco, da cui risulti l'avvenuta morte dell'avente diritto e quali siano gli eredi legittimi o testamentari".
Art. 3
Il quarto comma dell'art. 57 e' modificato come segue: "Il rimborso contemporaneo di piu' vaglia a favore della stessa persona puo' essere eseguito mediante il rilascio di unico assegno, entro i limiti massimi di importo consentiti per gli assegni postali in rapporto alla categoria dell'ufficio che deve effettuarne il pagamento".
Art. 4
Il testo dell'art. 121 e' modificato come segue: "La spedizione degli assegni all'ordine dopo l'apposizione del visto e' fatta: a) in raccomandazione, quando non superino l'importo di L. 30.000; b) in assicurazione pel valore convenzionale di L. 200, quando superino l'importo di L. 30.000. La spedizione degli assegni localizzati dopo l'apposizione del visto e' fatta: c) in via ordinaria, quando non superino l'importo di L. 40.000; d) in raccomandazione, per somme maggiori. Quando il correntista chieda l'invio degli assegni in raccomandazione o in assicurazione, nei casi non previsti dai commi precedenti, gli sono addebitate in conto corrente le relative tasse di raccomandazione e assicurazione, esclusa la tassa di francatura ordinaria. E' altresi' ammessa la spedizione degli assegni per espresso, per via aerea, e con avviso di ricevimento, verso corresponsione delle relative tasse speciali, esclusa la tassa di francatura ordinaria".
Art. 5
Il penultimo comma dell'art. 134 e' modificato come segue: "Il riaccreditamento degli assegni localizzati presunti smarriti e' ammesso a condizione che il beneficiario rilasci una dichiarazione autenticata dall'ufficio postale con la quale autorizzi il riaccreditamento; ovvero, quando non si possa ottenere tale dichiarazione, e' ammesso a condizione che il traente consenta a tenere vincolala sul conto la somma riaccreditata fino a che si sia verificata la prescrizione del titolo smarrito". L'ultimo comma dello stesso articolo e' abrogato.
Art. 6
Il testo dell'art. 159 e' modificato come segue: "Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista. L'Amministrazione ha pero', facolta' di eseguire rimborsi su libretti nominativi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 10.000; entro venti giorni fino a L. 20.000; entro un mese fino a L. 50.000; entro due mesi per somme maggiori".
Art. 7
Il testo dell'art. 214 e' modificato come segue: "I buoni postali fruttiferi vengono rilasciati nei tagli fissi di L. 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000. Gli uffici postali (e i commissari della Marina da guerra di cui all'art. 208) che eseguono il servizio dei libretti di risparmio nominativi, sono anche abilitati al servizio dei buoni postali fruttiferi. E' demandata all'Amministrazione la facolta' di stabilire, in sede di istruzione di servizio, quali tagli di buoni possono essere emessi e pagati dalle singole categorie di uffici o dai commissari predetti, nonche', d'intesa col Ministro per il tesoro, di sospendere l'emissione di alcuni dei tagli di buoni indicati al primo alinea".
Art. 8
Il testo dell'art. 215, e' modificato come segue, nel primo comma: "I buoni vengono stampati a cura del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) e sono raccolti in fascicoli di 20 buoni per i tagli da L. 100, da L. 500 e da L. 1000; di 10 buoni per i tagli da L. 5000, da L. 10.000 e da L. 20.000; di 5 buoni per i tagli da L. 50.000, da L. 100.000, da L. 500.000 e da L. 1.000.000).
EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 14. - CARLOMAGNO
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