DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1948, n. 1659
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di stato per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia, di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 luglio 1948, conformemente all'art. 25 dell'Accordo.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 104. - CARLOMAGNO
Accordo-art. 1
Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero desiderando mantenere e sviluppare il movimento emigratorio tradizionale dall'Italia in Svizzera, e regolare di comune accordo e nell'interesse dei due Paesi le modalita' di reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'entrata di tali lavoratori in Svizzera e il regime applicabile alle loro condizioni di soggiorno e di lavoro hanno deciso di concludere un accordo e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari: Il Governo della Repubblica italiana: S. E. il Conte Carlo SFORZA, Ministro per gli affari esteri; Il Consiglio Federale Svizzero: S. E. il Signor Rene' DE WECK, Ministro di Svizzera in Roma, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in regolare e debita forma, hanno concordato quanto appresso: Art. 1. 1. Il presente Accordo si applica, all'immigrazione in Svizzera di mano d'opera stagionale o ammessa a titolo temporaneo. 2. Si fa riserva per le disposizioni particolari relative al regime dei lavoratori delle zone di frontiera.
Accordo-art. 2
Art. 2. Il Governo italiano nella ripartizione della mano di opera italiana disponibile tra i Paesi interessati che ne fanno richiesta, terra conto dei bisogni della Svizzera.
Accordo-art. 3
Art. 3. 1. Le domande numeriche di mano d'opera verranno presentate alla Legazione d'Italia in Berna (in appresso denominata: la Legazione) e le domande nominative al Consolato d'Italia competente (in appresso denominato: il Consolato). 2. Avranno facolta' di presentare domande i datori di lavoro, le associazioni padronali e gli organi di utilita' pubblica, riconosciuti dalle Autorita' svizzere. 3. Le domande presentate per il tramite di agenti privati non potranno invece essere accolte.
Accordo-art. 4
Art. 4. Tenendo conto del carattere essenzialmente individuale della domanda di mano d'opera in Svizzera e delle relazioni tradizionali che esistono tra datori di lavoro svizzeri e lavoratori italiani, il Governo italiano acconsente che i datori di lavoro svizzeri ingaggino, nei limiti previsti dall'art. 5, lavoratori italiani con i quali essi intrattengono relazioni personali.
Accordo-art. 5
Art. 5. 1. Il Consolato avra' facolta' di ammettere le domande nominative fino, a concorrenza di cinque lavoratori per datori di lavoro. 2. Le domande nominative che sorpasseranno tale cifra saranno trasmesse al Ministero del lavoro a Roma, che vi dara' tutto il seguito che le circostanze permetteranno. 3. In caso di impossibilita' di accoglimento, le domande nominative che superano il numero fissato saranno, a richiesta degli istanti, considerate domande numeriche e trattate in conseguenza. Il Ministero del lavoro fara' conoscere le sue decisioni nel piu' breve tempo.
Accordo-art. 6
Art. 6. 1. Le domande numeriche conterranno indicazioni precise sulla, natura dell'impiego, il genere e la qualificazione della mano d'opera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di alloggio e di sussistenza. 2. La Legazione trasmettera' tali domande agli Uffici del lavoro che le saranno stati designati dalle Autorita' centrali italiane, e ne inviera' contemporaneamente copia a queste ultime. La Legazione informera' in precedenza, dei bisogni approssimativi di cui essa avra' notizia, le Autorita' centrali italiane che le indicheranno a quali Uffici del lavoro essa puo' rivolgersi e in quali proporzioni ciascuno di tali Uffici contribuira' al reclutamento della mano d'opera richiesta sara' tenuto conto per quanto possibile dei desideri espressi dai richiedenti circa le regioni nelle quali i lavoratori richiesti dovrebbero essere di preferenza reclutati.
Accordo-art. 7
Art. 7. 1. Le liste dei lavoratori reclutati in base a domanda numerica saranno rimesse ai richiedenti per mezzo della Legazione. 2. Appena in possesso di tali liste, i richiedenti avranno facolta' di recarsi sul luogo di reclutamento in Italia, per prendere contatto con i lavoratori loro destinati, ed eventualmente per accompagnarli in Svizzera. I richiedenti prenderanno tempestivi accordi con l'Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento.
Accordo-art. 8
Art. 8. Se un lavoratore reclutato in base a domanda numerica non risponde all'ingaggio e trovasi nell'impossibilita' di recarsi in Svizzera, le Autorita' italiane cureranno a che egli sia sostituito senza ritardo da altro lavoratore in possesso dei requisiti richiesti.
Accordo-art. 9
Art. 9. 1. I lavoratori ingaggiati a norma delle precedenti disposizioni dovranno essere in possesso, per entrare in Svizzera, di valido passaporto e di una assicurazione di autorizzazione di permesso di soggiorno rilasciata dalla Polizia cantonale degli stranieri. 2. Le Autorita' italiane competenti concederanno il passaporto su presentazione di un contratto di lavoro vistato dalla Legazione o dal Consolato. 3. I lavoratori italiani dovranno, negli otto giorni successivi al loro arrivo in Svizzera e in ogni caso prima di iniziare la loro attivita', presentarsi alla Polizia degli stranieri del luogo di residenza per regolare le condizioni di soggiorno.
Accordo-art. 10
Art. 10. 1. I contratti di lavoro, che dovranno essere vistati dalla Legazione o dal Consolato, saranno redatti su un formulario che verra' fornito agli interessati gratuitamente. 2. Le Autorita', italiane, d'accordo con l'Ufficio federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro, stabiliranno il testo e le clausole del formulario. Lo stesso avverra' per ogni ulteriore modificazione.
Accordo-art. 11
Art. 11. 1. I contratti vistati dalla Legazione o dal Consolato saranno restituiti ai richiedenti che li trasmetteranno ai lavoratori interessati. 2. Quando un contratto non puo' essere vistato, la Legazione o il Consolato informera' immediatamente il richiedente indicandogli il motivo del rifiuto.
Accordo-art. 12
Art. 12. Il visto accordato dalla Legazione e dal Consolato sara' valido per tutta la durata del soggiorno del lavoratore in Svizzera, anche in caso di escambiamento di impiego o di professione.
Accordo-art. 13
Art. 13 1. I lavoratori stagionali italiani che rientrano in Italia muniti di una assicurazione d'autorizzazione di permesso di soggiorno, rilasciata dalla Polizia cantonale degli stranieri e valida per la prossima stagione, potranno uscire di nuovo dall'Italia e rientrare in Svizzera su semplice presentazione del passaporto. 2. I lavoratori italiani, compresi gli stagionali, che durante la validita' del loro permesso di soggiorno in Svizzera, si recano per un tempo limitato in Italia, potranno uscirne di nuovo e rientrare in Svizzera senza alcuna formalita'.
Accordo-art. 14
Art. 14. 1. La Legazione o il Consolato potra' percepire dai datori di lavoro un emolumento massimo di dieci franchi per contratto di lavoro vistato. Nessun altro emolumento potra' essere percepito durante il soggiorno del lavoratore in Svizzera. 2. L'emolumento sara' a carico del datore di lavoro. Tale somma non dovra' essere dedotta dal salario del lavoratore. 3. Il datore di lavoro che avra' versato l'emolumento senza aver potuto ottenere la mano d'opera richiesta avra' diritto al rimborso della somma, versata. Il rimborso non sara' accordato quando trattasi di domanda nominativa inevasa perche' il lavoratore richiesto non ha potuto rispondere all'ingaggio per colpa del datore di lavoro.
Accordo-art. 15
Art. 15. Le Autorita' svizzere limiteranno alle formalita' strettamente necessarie il controllo sanitario alla, frontiera. Tale controllo non comportera' alcuna spesa per il lavoratore.
Accordo-art. 16
Art. 16. Le spese di viaggio dal domicilio in Italia al luogo di destinazione in Svizzera saranno corrisposte dal datore di lavoro all'atto della presentazione del lavoratore ingaggiato.
Accordo-art. 17
Art. 17. 1. Il soggiorno dei lavoratori italiani ammessi in Svizzera dopo il 1 gennaio 1945, e durante la validita' del presente Accordo, sara' regolato dal regime eccezionale previsto all'art. 2-2ª alinea della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 poiche' l'impiego di detti lavoratori riveste carattere temporaneo. 2. La domanda di autorizzazione di soggiorno di un cittadino italiano, che desidera lavorare in Svizzera, non potra' essere respinta per il solo motivo che un membro della sua famiglia gia' vi lavori.
Accordo-art. 18
Art. 18. 1. I lavoratori italiani dovranno beneficiare in Svizzera dello stesso trattamento dei nazionali, per quanto concerne le condizioni di lavoro e di remunerazione. Tali condizioni saranno conformi alle disposizioni dei contratti collettivi o dei contratti tipo di lavoro attualmente in vigore, e in mancanza, agli usi locali e professionali. 2. Le leggi e regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni, all'igiene (compresa la lotta contro la tubercolosi) e alla protezione dei lavoratori, si applicheranno ai lavoratori italiani come ai nazionali.
Accordo-art. 19
Art. 19. Il regime applicabile ai lavoratori italiani in materia di assicurazioni sociali formera' oggetto di accordi speciali tra i due Paesi. I negoziati circa tali questioni avranno inizio appena possibile, al piu' tardi nel termine di mesi sei, a decorrere dalla firma del presente Accordo.
Accordo-art. 20
Art. 20. I lavoratori italiani potranno trasferire le loro economie in Italia nei limiti concessi dalle disposizioni in materia.
Accordo-art. 21
Art. 21. 1. I reclami che perverranno alla Legazione in merito all'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi all'Ufficio federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro. Tale Ufficio procedera' alle inchieste necessarie e si sforzera' di trovare una equa soluzione. 2. Del resto i lavoratori italiani godranno degli stessi mezzi giuridici dei cittadini svizzeri per far valere i loro reclami, specialmente per quanto concerne le condizioni di lavoro e di remunerazione.
Accordo-art. 22
Art. 22. 1. Le autorita' dei due Paesi faranno tutto il loro possibile per semplificare, facilitare e accelerare le formalita' relative al reclutamento e all'ingresso della mano d'opera italiana in Svizzera. Esse impartiranno a tal fine precise istruzioni agli organi competenti. 2. Le Autorita' italiane cureranno in modo particolare che le operazioni di reclutamento, la concessione dei visti sui contratti di lavoro e la loro trasmissione come pure il rilascio dei passaporti avvengano nel piu' breve tempo possibile. 3. Da parte loro, le Autorita' svizzere si adopereranno ad accelerare la concessione delle assicurazioni di autorizzazione di permesso di soggiorno ai lavoratori italiani.
Accordo-art. 23
Art. 23. 1. Una Commissione consultiva mista sara' incaricata di vigilare sull'applicazione del presente Accordo. Essa potra' a tale effetto esaminare ogni questione attinente all'immigrazione della mano d'opera italiana in Svizzera e fara', se del caso, proposte ai Governi dei due Paesi. 2. La Commissione si riunira' su richiesta di uno dei due Governi, sia in Italia sia in Svizzera. Essa sara' composta, in numero uguale, di rappresentanti delle Amministrazioni interessate dei due Paesi. Ogni delegazione potra' aggiungere ai suoi membri gli esperti necessari. 3. La Commissione stabilira' le sue modalita' di lavoro e la propria organizzazione interna, e potra' entrare direttamente in relazione con le Amministrazioni italiane o svizzere interessate.
Accordo-art. 24
Art. 24. 1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di comune accordo e se del caso, su parere della Commissione consultiva mista, le misure di dettaglio necessarie alla loro cooperazione per l'esecuzione del presente Accordo. 2. Esse si scambieranno regolarmente ogni informazione utile per assicurare detta esecuzione.
Accordo-art. 25
Art. 25. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il 15 luglio 1948. 2. Esso avra' effetto fino al 31 dicembre 1949 e sara' rinnovato tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia, di una o dell'altra parte. La denuncia dovra' essere notificata sei mesi prima, della scadenza di ogni termine. In fede di che i sopramenzionati Plenipotenziari regolarmente autorizzati hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in duplice esemplare, il 22 giugno 1948. Per l'Italia Per la Svizzera C. SFORZA R. DE WECK Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica IL Ministro per gli affari esteri SFORZA
Accordo-Atto Finale
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