DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1948, n. 1677
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5
agosto 1947, n. 1120;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvato l'unito regolamento delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia", vistato dal Ministro proponente.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addi' 4 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 1
Regolamento generale delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia" Art. 1. ((1. All' organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali provvede il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, previo parere del comitato bgenerale per i giochi, puo' avvalersi anche di concessionari per la propaganda delle manifestazioni, nonche' per la distribuzione e la vendita dei biglietti tramite incaricati diversi dalle rivendite di generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, con le modalita' e i criteri di cui ai successivi articoli 7, comma 3, e 8,commi 2 e 3.))
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 2
Art. 2. ((1. Il comitato generale per i giochi predispone una relazione annuale sull'andamento delle lotterie nazionali, da presentare al Ministro delle finanze)).
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 3
Art. 3. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 16 DICEMBRE 1988, N. 562](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-12-16;562)))
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 4
Art. 4. I biglietti delle lotterie nazionali sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie indicata con una o piu' lettere dell'alfabeto e con un numero progressivo. La serie, il numero dei biglietti per ogni serie e il prezzo dei biglietti, sono stabiliti di volta in volta col decreto previsto dall'[art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-08-04;722~art4). ((Inoltre l'Amministrazione puo' emettere biglietti-cartolina, che possono essere spediti a mezzo del servizio postale)).
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 5
Art. 5. ((Il biglietto si compone della matrice e della figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il biglietto puo' essere diviso in due da una riga orizzontale impressa a stampa. Ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta meta' biglietto, costa la meta', puo' essere venduta separatamente e da' diritto alla meta' del premio spettante al biglietto intero. Sul retro di ognuna delle due parti della figlia sono riassunte le modalita' per il pagamento dei premi. Un bollo a secco dell'Amministrazione finanziaria e' apposto sul biglietto, in modo da imprimere le due meta' della figlia e della matrice.))
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 6
Art. 6. I biglietti venduti sono soggetti alla tassa di bollo, il cui importo e' versato all'apposito capitolo di entrata di bilancio dello Stato.
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 7
Art. 7. ((1. Il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fa pervenire ai dipendenti ispettorati compartimentali un congruo numero di biglietti per la consegna ai magazzini di vendita dei generi di monopolio i quali provvedono alla distribuzione, previe opportune integrazioni dei relativi contratti di appalto. 2. Gli ispettorati possono utilizzare, per la custodia dei biglietti, apposito locale presso i dipendenti depositi ovvero presso altri organi dell'Amministrazione e tengono una specifica contabilita' dei biglietti ricevuti, di quelli distribuiti e di quelli venduti, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato. 3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' altresi' provvedere alla distribuzione dei biglietti attraverso concessionari, per la commercializzazione in particolari aree e settori di attivita' ai fini della piu' ampia diffusione della vendita, nel rispetto dei principi di piena efficienza e di economicita' del servizio. 4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' autorizzare gli ispettorati compartimentali a fornire ai magazzini di vendita e ai concessionari una scorta a credito dei biglietti, a titolo di dotazione, previa congrua cauzione)).
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 8
Art. 8. ((1. Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda. 2. Possono inoltre essere incaricati della vendita: a) gli uffici postali; b) enti pubblici e privati, nonche' persone fisiche. 3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate)).
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 9
Art. 9. Gli uffici, enti o privati indicati nel precedente articolo, possono effettuare la vendita direttamente, o, sotto la propria responsabilita', per mezzo di privati ed enti da loro indicati. Sul prezzo di ogni biglietto venduto il venditore e' autorizzato a trattenere a titolo di compenso e di rimborso spese una percentuale stabilita dal Ministero delle finanze in misura non superiore al 20% del prezzo stesso. Inoltre l'Amministrazione puo' corrispondere all'ente o al privato concessionario della pubblicita' e della vendita dei biglietti, ai sensi dell'art. 1, una percentuale a titolo di compenso e di rimborso spese, in misura tale da non superare comunque con la percentuale massima stabilita nel comma precedente, il 35% complessivo del prezzo del biglietto. Per assicurare la vendita nei giorni intercorrenti fra la data di chiusura della lotteria e quella della estrazione, e' in facolta' dell'Amministrazione di cedere al concessionario o agli incaricati della vendita, biglietti senza possibilita' di resa, concedendo per essi un'ulteriore percentuale nella misura non superiore al 10%, oltre quella del 20% come sopra stabilito, determinata di volta in volta dal ((Comitato generale per i giochi)). L'ente o privato concessionario e' tenuto a garantire, all'atto della concessione, un minimo complessivo di massa premi, e ad assicurare inoltre un minimo di biglietti venduti. La concessione e' accordata previo rilascio di idonee garanzie da parte del concessionario, per l'esatto adempimento degli obblighi da lui assunti. Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire nei singoli atti di concessione le forme di pubblicita' che dovranno essere eseguite dal concessionario.
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 10
Art. 10. Sono considerati venduti tutti i biglietti che non vengono annullati anteriormente alla data dell'estrazione. L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ((...)) ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale. I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta. Nella dichiarazione deve essere indicato il quantitativo di biglietti invenduti che si restituiscono. Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale. Con decreto del Ministro per le finanze, viene fissato il termine, prima dell'estrazione, in cui deve essere provveduto alla consegna dei biglietti invenduti ed al relativo annullamento. I biglietti non restituiti entro tale termine o restituiti sprovvisti di matrice, si considerano come venduti. Non e' ammessa la restituzione di mezzi biglietti invenduti.
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 11
Art. 11. ((All'atto della vendita del biglietto (o della sua meta parte) il venditore trattiene la matrice (o la corrispondente meta' parte). Tale matrice da' diritto a riscuotere, in caso di vincita, il premio (o meta' premio) spettante al venditore.))
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 12
Art. 12. ((Il ricavo della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali e' versato, al netto dell'aggio, dai magazzini e dai concessionari su apposito conto corrente postale intestato all'ispettorato compartimentale. Per le procedure relative alle modalita' dei versamenti e le conseguenti contabilizzazioni valgono in quanto applicabili le disposizioni in vigore per i tabacchi lavorati. La rendicontazione giudiziale e amministrativa viene resa dal capo dell'ispettorato compartimentale)). All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposita dichiarazione di accompagnamento deve essere corredata della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti. ((Gli ispettorati compartimentali)), all'atto della consegna dei biglietti invenduti ne controllano la quantita' e provvedono ad annullare, sull'apposito stampato "prospetto biglietti annullati" la serie e i numeri dei medesimi biglietti invenduti, accertando poi se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponde all' importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti. Gli incaricati della vendita dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 13
Art. 13. I tronconi dei biglietti annullati con la matrice vengono chiusi in pacchi suggellati e immediatamente spediti al((Comitato generale per i giochi)), nella sede dell'estrazione della lotteria, a cura ((dei singoli ispettorati compartimentali)). Un elenco riepilogativo dei biglietti annullati dovra' essere unito alla spedizione.
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 14
Art. 14. Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente, nel luogo, giorno ed ora fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. All'inizio delle operazioni e' reso noto il totale del biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi. Il controllo delle operazioni di estrazione e' effettuato dal Comitato generale, con l'intervento di almeno tre dei suoi membri, ((...)). In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente del Comitato generale, ((la presidenza e' assunta dal componente con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, dal piu' anziano di nomina)). Un funzionario del ((Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)) redige verbale delle operazioni suddette. Il verbale e' sottoscritto dai membri del Comitato generale ((...)), presenti alle estrazioni.
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 1
Art. 15. All' estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente 1) in un' urna contrassegnata col numero romano "I" sono immesse alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio a scatto ed avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nello interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta 2) in cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani, II, III, IV, V e VI sono immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche con coperchio a scatto od avvitabile, nello interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi alla estrazione di una, sfera da ciascuna urna: i numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unita' del numero primo estratto. Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero 100.000. Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria. Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto tranciato e quindi invenduto o l'estrazione ripeta una serie ed un numero gia' sorteggiato, l'estrazione stessa e' ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata. Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. La estrazione delle sfere e' effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovra' procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo. ((Il comitato puo' anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocita' di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza)).
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 16
Art. 16. A cura del Ministero delle finanze e' compilato un bollettino ufficiale delle estrazioni, che viene affisso nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 17
Art. 17. Dall' importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria si deducono: a) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria, sostenute direttamente dall'Amministrazione; b) l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicita' e vendita dei biglietti, nelle percentuali previste dallo art. 9 del presente regolamento; c) un eventuale contributo a favore dell'ente organizzatore della manifestazione cui e' collegata la lotteria, nella misura che sara' stabilita dal ((Comitato generale per i giochi)) nei limiti di non oltre il 6% sempreche' detto ente non sia stato compreso fra gli enti beneficiari della lotteria di cui all'art. 3 della legge; d) una quota a favore del fondo di riserva di cui all'art. 23 nella misura de 11°1,50% sino a quando lo importo dei biglietti venduti al netto della percentuale spettante al venditore non superi lire 280 milioni. Qualora sia superato tale importo sara' prelevato sull'importo globale stesso, la quota risultante dalle seguenti aliquote: il 2% fino a L. 300.000.000 il 2,50% fino a L. 320.000.000 il 3% fino a L. 340.000.000 il 4% fino a L. 360.000.000 il 6% fino a L. 380.000.000 il 8% fino a L. 400.000.000 il 10% oltre L. 400.000.000 Della somma residuata, il 50% costituisce la massa premi e il 50% e' devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'[art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-08-04;722~art3). L'Amministrazione, in base alle disponibilita' del fondo di riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potra' determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi. E in facolta' dell'Amministrazione di ridurre le percentuali di cui sopra fino al 50% del loro ammontare qualora l'incasso delle lotterie e la disponibilita' del fondo di riserva rendano opportuna e possibile tale riduzione.
Regolamento generale delle lotterie nazionali- art. 18
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