DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1948, n. 1684

Type DPR
Publication 1948-11-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;

Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;

Veduto il regio decreto 21 agosto 1933, riguardante il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale mercantile di Marsala;

Veduto il regio decreto 21 marzo 1935, riguardante il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale mercantile di Vigevano;

Veduto il regio decreto 24 gennaio 1935, riguardante il pareggiamento della Scuola tecnica commerciale di Savona;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti e delle Scuole di istruzione tecnica gia in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1946;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti: a) un Istituto tecnico agrario in Caltanissetta ed in Messina-S. Placido Calonero'; b) un Istituto tecnico agrario, specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio, in Napoli-Pouticelli; e) una Scuola tecnica agraria in Cortona; d) una Scuola tecnica commerciale in Cirie', Corato, Lanciano, Novi Ligure e Roma - via Vercelli; c) una Scuola tecnica industriale per meccanici in Alatri e in Monza; f) una Scuola tecnica industriale per chimici conciari in S. Croce sull'Arno; ((3)) g) una Scuola professionale femminile in Luino. Nelle tabelle A (prospetti 1, 2 e 3), C, E (prospetto 1) e G, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti e delle scuole suddetti, i casi completi, le specializzazioni ed i posti di ruolo. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari della nuova specializzazione e "chimici conciari" della Scuola tecnica industriale di S. Croce sull'Arno sopra citata.

Art. 2

Sono istituiti: a) un ulteriore corso annuale di specializzazione per elettricisti presso la Scuola tecnica industriale governativa "G. Plana" di Torino; b) l'indirizzo specializzato per "edili" presso l'istituto tecnico industriale governativo di Trento. I relativi posti di ruolo sono indicati, rispettivamente, nel prospetto n. 2 della tabella E di cui al precedente art. 1, e nella tabella F annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

Sono statizzati: a) l'istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Marsala, pareggiato col regio decreto 24 agosto 1933; b) l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Vigevano, pareggiato col regio decreto 21 marzo 1935; c) la Scuola tecnica commerciale di Savona, pareggiata col regio decreto 24 gennaio 1935. I posti di ruolo degli Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile governativi di Marsala e di Vigevano e quelli della Scuola tecnica commerciale governativa di Savona, sono indicati, rispettivamente, nei prospetti 1 e 2 della tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Il personale degli Istituti e della Scuola predetti sara' assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dai regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.

Art. 4

Sono modificati in conformita' della tabella D (prospetti 1 e 2) annessa al presente decreto, firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, gli organici degli Istituiti tecnici commerciali e commerciali e per geometri governativi e delle Scuole tecniche commerciali governative indicati nella tabella stessa.

Art. 5

Sono soppressi: a) l'Istituto industriale governativo specializzato per la ceramica di Milano, istituito con regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 e regio decreto 16 marzo 1942, n. 475; b) la Scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale governativo "Feltrinelli" di Milano, istituita con regio decreto 9 giugno 1939, numero 1353; c) la Scuola tecnica industriale governativa per chimici di Narni, istituita con regio decreto 21 giugno 1942, n. 970; d) la Scuola tecnica industriale governativa, per meccanici di Pomigliano d'Arco, istituita col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926; e) la Scuola tecnica industriale governativa per il vetro di Venezia-Murano, istituita con regio decreto 11 agosto 1939, n. 1770; f) la Scuola professionale femminile governativa di Santa Margherita Ligure, istituita con decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627; g) la Scuola professionale femminile governativa "L. S. Mantegazza" di Roma-Garbatella, istituita con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926 h) la Scuola tecnica agraria governativa di Messina S. Placido Calonero', riordinata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1976; i) l'indirizzo specializzato per "metallurgici" presso l'Istituto tecnico industriale governativo "Avogadro" di Torino; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627; l) l'indirizzo specializzato per "minerari" presso l'istituto tecnico industriale governativo di Trento; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627.

Art. 6

Alle istituzioni e statizzazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e alle modificazioni di cui all'art. 4, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038. I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le Scuole e gli Istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella H annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. I contributi degli Enti locali indicati nella predetta, tabella H verranno corrisposti direttamente agli Istituiti interessati in rate semestrali posticipate in caso di inadempienza, si applicano le norme stabilite dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.

Art. 7

Le istituzioni, statizzazioni, modificazioni e soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1946.

EINAUDI GONELLA - SCELBA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1949

Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 29. - FRASCA

Tabelle

TABELLA A Istituti e Scuole di istruzione tecnica agraria governativi istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1946 Prospetto n.1 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Istituti e Scuole di istruzione tecnica commerciale statizzati a decorrere dal 1 ottobre 1946 Prospetto n.1 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Scuole tecniche commerciali governative istituite a decorrere dal 1 ottobre 1946 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Organici di Istituti tecnici commerciali e per geometri e di Scuole tecniche commerciali governative modificati a decorrere dal 1 ottobre 1946 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E Scuole tecniche industriali governative istituite a decorrere dal 1 ottobre 1946 Parte di provvedimento in formato grafico (1) TABELLA F Indirizzi specializzati istituiti presso Istituti tecnici industriali governativi a decorrere dal 1 ottobre 1946 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA G Scuole professionali femminili governative istituite a decorrere dal 1 ottobre 1946 Parte di provvedimento in formato grafico ((2)) TABELLA H Prospetto dei contributi per il funzionamento delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica istituiti, statizzati o trasformati a decorrere dal 1 ottobre 1946. Parte di provvedimento in formato grafico

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