DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1949, n. 2
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Sentito il Consiglio dal Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Consiglio della Valle d'Aosta e' eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme che per la prima erezione sono stabilite negli articoli seguenti.
Art. 2
Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, per l'elezione dei Consiglieri regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati. Alle dizioni "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati" usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente s'intendono sostituite rispettivamente le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".
Art. 3
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio della Valle. I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico dei decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.
Art. 4
Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Art. 5
Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorno della elezione.
Art. 6
Non sono eleggibili a consigliere regionale: a) il capo e il vice capo della polizia; b) i capi di Gabinetto dei Ministri; c) i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione; d) i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Regione; e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonche' amministratori di tali enti, istituti od aziende. Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.
Art. 7
Sono altresi' ineleggibili: a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto; b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora; c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziche' allo State i motivi di ineleggibilita' indicati nell'art. 8 predetto; d) i funzionari che devono invigilare sull'amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici; e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile.
Art. 8
Le candidature raggruppate in liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a ventotto devono essere presentate alla Cancelleria del tribunale di Aosta da non meno di 100 e non piu' di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di lillo dei Comuni della Regione. Non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico.
Art. 9
L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale d'Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal Presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Art. 10
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Art. 11
Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Art. 12
Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati, in qualunque lista siano compresi. Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresi', quando il segno del veto sia apposto soltanto sul contrassegno di lista, o comunque nel rettangolo che lo contiene: in tal caso, il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista. L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista o nel relativo rettangolo, puo' cancellare uno o piu' nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare. Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare. Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, s'intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato.
Art. 13
Il tribunale d'Aosta costituito in ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26; 2) procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato. Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parita' di voti il maggiore di eta'.
Art. 14
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere. Nel verbale sono indicati i nomi dei candidati non eletti nell'ordine decrescente dei voti individuali a ciascuno di essi attribuiti. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con gli atti e documenti ad essi allegati devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del tribunale.
Art. 15
Al Consiglio della Valle e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio della Valle entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso che l'elezione di un consigliere sia nulla, il seggio e' attribuito al candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. E' esclusa la sostituzione per qualsiasi altro motivo.
Art. 16
Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la presidenza provvisoria dell'assemblea e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta': il piu' giovane funziona da segretario. In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede: a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri; b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.
Art. 17
Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.
Art. 18
Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale sono a carico dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle varianti da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.
Art. 19
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - SCALBA - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA A. Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B. Parte di provvedimento in formato grafico
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