DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1949, n. 12

Type DPR
Publication 1949-01-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1918, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1931, n. 1324 e successive modificazioni;

Visti i decreti interministeriali 21 dicembre 1927, n. 1413 e 16 gennaio 1934, n. 2024 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e ad interim per il bilancio, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" e alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato", nei testi allegati al presente decreto (allegato A. - viaggiatori e allegato B - bagagli) e vistati dal Ministro proponente.

Art. 2

I prezzi contenuti negli allegati di cui all'art. 1 sono comprensivi delle tasse erariali, delle tasse di bollo, delle tasse addizionali e degli aumenti percentuali in vigore sui prezzi di trasporto dei viaggiatori e bagagli sulle Ferrovie dello Stato.

Art. 3

La tariffa di corsa semplice n. 5 prevista nelle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose nonche' in qualsiasi altra concessione o disposizione, e' sostituita con la tariffa n. 4; fanno eccezione la Concessione speciale A. (Trasporti per conto del Capo dello Stato e della sua Casa), la Concessione speciale C (Impiegati dello Stato) e la Concessione speciale XVII (Mutilati e Invalidi di guerra), per le quali continua ad applicarsi la tariffa n. 5. Alla concessione speciale E (Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. - Associazione nazionale Famiglie dei caduti in guerra - Associazione nazionale combattenti - Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra - Istituto nazionale del Nastro Azzurro) e' applicabile la tariffa n. 4; alla Concessione speciale F (Ufficiali in congedo) e' applicabile la tariffa n. 3, elevando, per la concessione stessa, a dodici il numero annuo degli scontrini per viaggi di corsa semplice, da effettuarsi esclusivamente in prima e seconda classe. Alle concessioni speciali B e IV e' applicabile la tariffa n. 5. Sono soppresse le Concessioni speciali III, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX (viaggi di nozze), XXI (Fantini, guidatori ed allenatori di cavalli da corsa, cavalli da corsa, cavalli ed asini riproduttori e cani da corsa), XXII (Equipaggi delle navi mercantili italiane per i viaggi di licenza) e quella eccezionale temporanea concernente i trasporti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il servizio sanitario a favore degli infortunati nelle miniere di zolfo. La Concessione speciale X e' limitata ai lavoratori italiani espatrianti e loro famiglie con applicazione in ogni caso della tariffa n. 5. Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato, inoltre, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni contenute negli allegati A e B menzionati all'art. 1, e con quelle di cui al presente articolo, il testo delle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose e quello del Regolamento per i trasporti militari (persone).

Art. 4

Il rilascio e l'uso dei biglietti a prezzo ridotto per determinate esposizioni, fiere, mostre, congressi, gare, feste, convegni, pellegrinaggi e simili non possono essere subordinati al pagamento di quote o diritti di qualsivoglia specie a favore di Enti, Associazioni o Comitati organizzatori.

Art. 5

L'art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato e' sostituito dal seguente: Par.

2.- Tasse minime. - Per i trasporti a grande velocita' la tassa minima e' indicata nelle tariffe relative; e per quelli a piccola velocita' e' di lire 50, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe. Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata. Par.

4.- Arrotondamento delle tasse relative ai trasporti soggetti a particolari riduzioni o ad aumenti. - Nel caso di trasporti fruenti di riduzioni percentuali in virtu' di tariffe eccezionali o di concessioni ed agevolazioni speciali, oppure soggetti ad aumenti di prezzo per acceleramento od altro, le riduzioni o gli aumenti stessi vanno applicati immediatamente sul prezzo pei tonnellata, oppure per uno o piu' capi di bestiame, ecc., di cui al primo alinea del precedente paragrafo 3, sub b) ed i prezzi che ne risultano vanno arrotondati alla lira superiore. Per l'arrotondamento del prodotto dei detti prezzi per il peso della, spedizione, ecc., vale quanto stabilite nel secondo alinea del precedente paragrafo 3, sub b).

Art. 6

Nell'art. 78 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sono da apportare le modificazioni di cui appresso: a) l'ammontare del deposito temporaneo di cui al Par. 1 va elevato a lire 5000; b) la tariffa dei treni speciali per treno-chilometro e' da modificare in lire 800 per i trasporti a grande velocita' e in lire 700 per quelli a piccola velocita', e i prezzi minimi sono da modificare rispettivamente in lire 16.000 e 15.000; c) la tassa fissa e' elevata a lire 5000 per la grande velocita' ed a lire 4000 per la piccola velocita'.

Art. 7

I prezzi di cui al punto III delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 105, della grande velocita' sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui agli allegati C, D, ed E al presente decreto, vistati dal Ministro proponente. I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 107 - grande velocita' - sono sostituiti dai seguenti: - prezzo per chilogrammo indivisibile e per qualunque di- stanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2 - prezzo minimo per spedizione . . . . . . . . . . . . . . L. 30 La tassa sul valore stabilita nel punto II - Prezzi della tariffa ordinaria. n. 108 - grande velocita' - e' modificata in lire 0,40 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di 100 lire per spedizione. I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 110 - grande velocita' - sono sostituiti dai seguenti: - per feretro............................................... L. 50 - per carro................................................. " 75 - per ogni anfora od urna................................... " 10 I prezzi della tariffa ordinaria n. 303 - piccola velocita' - sono sostituiti dai seguenti: a) per spedizioni fino a kg. 300, prezzo L. 50 per tonn.-km. col minimo di 250 lire per spedizione; b) per spedizioni oltre i kg. 300, prezzo lire 25 per tonn.-km. col minimo di 15 lire per spedizione e per chilometro; c) per spedizioni di almeno kg 5000, prezzo lire 20 per tonn.-km. La tassa di cui al punto 3 della stessa tariffa e' portata a lire 200. I prezzi delle classi competenti ai trasporti a grande e a piccola velocita' di cui al capo XIII sono annullati e sostituiti da quelli contenuti nell'allegato F al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Art. 8

Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della grande velocita' in vigore sono modificate come appresso: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 9

Nella serie F della tariffa ordinaria, n. 104 grande velocita' e' da aggiungere alla nuova classe 32 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, la classe 33 con il richiamo () e la nota () seguente: Questa classe e' applicabile solo alle spedizioni di castagne e patate. Nella serie B della tariffa eccezionale n. 204 grande velocita', in eccezione alle modificazioni di cui all'articolo precedente, le classi 20, 23 e 24, vincolate rispettivamente al peso minimo di 5, 10 e 15 tonnellate, sono da modificare, nell'ordine, nelle classi 32, 36 e 37. Nella serie F della stessa tariffa eccezionale n. 204 la classe 23 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate va modificata, in eccezione all'art. 8, nella classe 34 ed alle nuove classi risultanti 17, 31 e 34, vincolate nell'ordine ai pesi minimi di 5, 10 e 15 tonnellate sono da aggiungere le classi 19, 33 e 35 con il richiamo (4) e la nota (4) seguente: Valevole per i trasporti percorrenti almeno km. 700.

Art. 10

Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della piccola velocita' in vigore sono modificate come appresso: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 11

Fanno eccezione alle modificazioni indicate nell'articolo 10: 1) le seguenti classi previste dalla tariffa ordinaria n. 302 - piccola velocita': a) Veicoli da strada ordinaria caricati su carri ferroviari: I. - Con motore: 1) montati o no su ruote - classe 60 da sostituire con la classe 44; 2) montati su ruote - classe 60 da sostituire con la classe 44. II. - Senza motore - classe 61 da sostituire con la classe 45. b) Veicoli da ferrovie e tranvie - classe 63 da sostituire con la classe 46. c) Veicoli circolanti sulle proprie ruote: I. - Con motore: 1) rimorchiati dai treni - classe 85 da sostituire con la classe 93; classe 87 da sostituire con la classe 94; 2) circolanti isolati con i propri mezzi - classe 83 da sostituire con la classe 92; classe 85 da sostituire con la classe 93; II. - Senza motore - classe 89 da sostituire con la classe 94; 2) la classe 48, di cui alla, tariffa eccezionale n. 405 piccola velocita', da modificare nella classe 91 e la classe 90 di cui alla tariffa eccezionale n. 410 piccola velocita', da modificare nella classe 96; 3) la classe 82 di cui alla tariffa eccezionale n. 412 piccola velocita', da modificare nella classe 94; 4) le classi 87 e 83 di cui alla tariffa eccezionale n. 417 piccola velocita', da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 92; 5) la classe 80 di cui alla tariffa eccezionale n. 418, da lasciare invariata; 6) la classe 84 di cui alla tariffa eccezionale n. 426 piccola velocita', serie A, da modificare nella classe 97; 7) la classe 87 di cui alla tariffa eccezionale n. 426 piccola velocita', serie B, da modificare nella classe 97; 8) le classi 80 e 81 di cui alla tariffa eccezionale n. 427 piccola velocita', da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94; 9) le classi 84 e 82 di cui alla tariffa eccezionale n. 432 piccola velocita', da modificare, rispettivamente, nelle classi 96 e 94; 10) la classe 87 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le spedizioni di legna da ardere percorrenti almeno km. 400, da modificare nella classe 96; 11) le classi 84 e 85 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per la lignite e formelle di lignite, da modificare, rispettivamente, nelle classi 96 e 97; 12) le classi 81 e 82 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i minerali metalliferi di ferro, masse o pezzi, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95; 13) le classi 80 e 81 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i minerali metalliferi di ferro, in polvere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94; 14) le classi 81 e 82 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di rottami di ferro, limature di ferro, materiale ferroviario vecchio e inservibile destinato alla rifusione, ritagli in destinazione delle ferriere od acciaierie per la ribollitura o la rifusione, scaglie di ferro, scarti di laminazione, torniture, cannoni e proiettili inservibili da rifondere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94; 15) la classe 84 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di fosfato di calcio minerale (fosforite) allo stato naturale, da modificare nella classe 92, a cui e' da aggiungere la classe 94 vincolata, al minimo di 15 tonnellate; 16) le classi 84 e 86, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di mattoni ordinari di argilla comune, di tegole ed embrici, pietrisco greggio, ghiaia, argilla destinata a fabbriche di mattoni ordinari e di tegole, pietre crude da calce, da cemento e da gesso, pietre non nominate di peso fino a kg. 100 per pezzo, nonche' le classi 85 e 87 in vigore per i rottami di mattoni ordinari, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95; 17) la classe 86 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli comuni, i lapilli e la pozzolana, da modificare nella classe 95; 18) la classe 86 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli di quarzo, per il quarzo in pezzi e in polvere od in granelli nonche' per le sabbie quarzose, tutti di produzione nazionale, da modificare nella classe 94, con aggiunta della classe 96 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate. 19) le classi 84 e 85 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di castagne e patate, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94; 20) le classi vincolate ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria, n. 301, applicabili al carbon fossile (litantrace e antracite), al carbone di lignite e di torba ed ai loro agglomerati e residui, compresa la polvere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95; e la classe vincolata al peso minimo di 10 tonnellate applicabile al coke di carbon fossile, di lignite e di torba, ai loro agglomerati ed alla polvere, come pure quelle applicabili alla torba e formelle di torba, da modificare nella, classe 94; 21) la classe 80 vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i fichi secchi per uso alimentare, per le mele secche, le pere secche e per le frutta secche non nominate, da modificare nella classe 79; 22) la classe 81 vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa, ordinaria, n. 301, in vigore per le mandorle secche col guscio e per le nocciuole secche col guscio, da modificare nella classe 79; 23) le classi 80 e 81 vincolate, nell'ordine, di pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di cemento comune in sacchi o botti, da modificare, rispettivamente, nelle classi 79 e 80; 24) le classi 82 e 83 vincolate nell'ordine, ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il grano ed il granoturco atti all'alimentazione umana e per le farine di grano e di granoturco nonche' per il riso, il risino ed il risone, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94, con l'aggiunta della classe 96, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate e ad un percorso minimo di km. 350; 25) la classe 82, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le paste da minestra, escluse le glutinate, da modificare nella classe 93; 26) la classe 77, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il vino anche chinato, di produzione nazionale trasportato in botti, in barili, carri serbatoi, da modificare nella classe 79, cui e' da aggiungere la classe 80, vincolata, oltre che al peso minimo di 10 tonnellate, ad una percorrenza minima di km. 600; 27) la classe 75, vincolata) al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il legno comune lavorato con l'ascia o segato diritto anche con denti e incastri per la calettatura e per le assicelle preparate per comporre casse da imballaggio, da modificare nella classe 76; 28) le classi 73 e 76, vincolate, nell'ordine, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per gli oli minerali combustibili e per gli altri residui non nominati della distillazione degli oli minerali, da modificare, rispettivamente, nelle classi 76 e 79; 29) le classi 78 e 79, vincolate, nell'ordine, ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per la pirite di ferro di origine nazionale, da modificare, rispettivamente, nelle classi 79 e 80; e la classe 80, vincolata, al peso minimo di 10 tonnellate di cui alla stessa tariffa, in vigore per le ceneri di pirite, da modificare nella classe 91. Alle classi 75 e 76, vincolate nell'ordine, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di calciocianamide, di nitrato di calcio di produzione nazionale e di nitrato e di solfato di ammonio di produzione nazionale, e' da aggiungere la classe 78, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate.

Art. 12

Nei nuovi prezzi di trasporto delle cose sono stati conglobati tasse erariali, tasse di bollo, tasse addizionali ed aumenti percentuali in vigore.

Art. 13

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 sono estese ai trasporti di cose di cui alle "Concezioni speciali per determinati trasporti di persone e cose" ed al "Regolamento per i trasporti militari (cose)" vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

Art. 14

Il maggior provento che derivera' dalle modificazioni alle tariffe pel trasporto delle persone, dei bagagli e delle cose a grande e piccola velocita' - conseguenti dalla applicazione del presente decreto - e' devoluto per intero all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alla tassa erariale. Sono devoluti ugualmente per intero alle Ferrovie predette i maggiori proventi derivanti, in dipendenza del presente decreto, dall'esercizio di linee di proprieta' privata effettuato dalle Ferrovie dello Stato stesse.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno 10 febbraio 1949.

EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA - SEGNI LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1949

Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 50 - CARLOMAGNO

Allegato A

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