LEGGE 27 gennaio 1949, n. 16
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'aumento previsto dal decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, è concesso anche, a decorrere dalla data fissata nel decreto stesso, alla signora Lidia Bugliovaz, vedova di Francesco Rismondo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 gennaio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.