LEGGE 18 gennaio 1949, n. 18
La. Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una indennità mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi di detto decreto. Sono abrogati il quarto comma dell'art. 138 ed il settimo comma dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 687.
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