LEGGE 3 febbraio 1949, n. 22

Type Legge
Publication 1949-02-03
State In force
Source Normattiva
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La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza. custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1948, in aggiunta. alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di caro vita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303, del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

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