LEGGE 8 febbraio 1949, n. 24
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di Università e degli Istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 28 febbraio 1949. I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti Facoltà entro il 28 febbraio 1949. Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purchè siano approvate fino al 28 febbraio 1949.
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