LEGGE 13 febbraio 1949, n. 25
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata l'accettazione del buoni del Tesoro novennali cinque per cento scadenti il 15 febbraio 1949, in sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.
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