LEGGE 3 febbraio 1949, n. 31
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. n. 37. - Imposta sui redditi di ricchezza mobile.......................................... L. 5.000.000.000 Cap. n. 38. - Imposta complementare progressi- va sul reddito complessivo...................... " 2.000.000.000 Cap. n. 42. - Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.......................... " 1.000.000.000 Cap. n. 44. - Imposta di registro............. " 4.000.000.000 Cap. n. 45. - Imposta generale sull'entrata, ecc............................................. " 12.000.000.000 Cap. n. 64 (modificata la denominazione). - Tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei (decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1173) " 4.000.000.000 Cap. n. 69. - Imposta sulla fabbricazione de- gli spiriti..................................... L. 700.000.000 Cap. n. 71. - Imposta sulla fabbricazione del- lo zucchero..................................... " 1.000.000.000 Cap. n. 72. - Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc................................... " 300.000.000 Cap. n. 74. - Imposta sulla fabbricazione de- gli oli minerali, ecc........................... " 8.000.000.000 Cap. n. 75. - Imposta sul gas e sull'energia elettrica....................................... " 9.000.000.000 Cap. n. 80. - Imposta sul consumo del caffè, ecc............................................. " 2.000.000.000 Cap. n. 86. - Diritto di l icenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc................... " 5.000.000.000 Cap. n. 87. - Imposta sul consumo dei tabac- chi, ecc........................................ " 3.000.000.000 Cap. n. 90. - Proventi del Monopolio di vendi- ta delle pietrine focaie, ecc................... " 1.400.000.000 Cap. n. 227. - Imposta straordinaria sui pro- fitti di guerra ed avocazione allo Stato delle quote gia indisponibili dei profitti di guerra, ecc............................................. " 2.000.000.000 ----------------- L. 60.400.000.000 ----------------- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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