LEGGE 7 febbraio 1949, n. 32
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436, relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.