LEGGE 15 febbraio 1949, n. 33
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in L. 200. Per gli atti sui quali, in forza di particolari norme di agevolazione tributaria, in luogo delle imposte di registro proporzionali, progressive e graduali è dovuti l'imposta fissa, il minimo di questa è stabilito in L. 500. Nulla, peraltro, è innovato nei riguardi delle imposte che si percepiscono sotto forma di abbonamento, siano o non comprensive di altri tributi e diritti. Qualora applicando le normali imposte proporzionali. progressive e graduali risultasse dovuta, secondo la natura dell'atto, una imposta inferiore a quelle fisse di cui ai precedenti commi è dovuta l'imposta minore.
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