LEGGE 26 gennaio 1949, n. 35
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.
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