DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1949, n. 42

Type DPR
Publication 1949-02-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: ;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I ruoli organici del personale di segreteria e del personale subalterno del Consiglio di Stato sono stabiliti con le tabelle allegate al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2

Il personale di segreteria e' costituito dai direttori e vice direttori di segreteria (gruppo A), dai segretari e vice segretari di sezione (gruppo B) e dagli impiegati d'ordine (gruppo C). I direttori di segreteria disimpegnano i servizi di carattere amministrativo presso la Segreteria generale del Consiglio di Stato ed esercitano le funzioni direttive presso le Segreterie delle sezioni. I segretari di sezione adempiono tutti i servizi inerenti ai funzionamento delle Segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato.

Art. 3

Per il personale di segreteria e per il personale subalterno e' istituito un Consiglio di amministrazione con le attribuzioni previste dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Il Consiglio predetto e' composto di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, di due consiglieri di Stato, del Segretario generale del Consiglio di Stato e di un funzionario in servizio presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al s°. Le funzioni di segreteria del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A del personale di segreteria, di grado non inferiore al 7°. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato. Il secondo comma dell'art. 18 ed il secondo comma, dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono abrogati.

Art. 4

I posti di vice-direttore di Segreteria di 2° classe (gruppo A, grado 8°) sono conferiti mediante concorso per esami tra gli impiegati di gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di grado non inferiore al 9°, muniti di laurea in giurisprudenza, nonche' fra gli impiegati nel ruolo di gruppo B del Consiglio di Stati, di grado non inferiore al 9°, provvisti della stessa laurea. Le modalita' del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 5

Le nomine nel grado iniziale del ruolo di gruppo B avvengono in seguito a concorso per esame, secondo le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Le modalita' dei concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 6

Le promozioni nel ruolo di gruppo A e le promozioni per i gradi superiori al 9°, nel ruolo di gruppo B, avvengono per merito comparativo tra gli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo, che abbiano compiuto nel grado medesimo almeno tre anni di effettivo servizio. Le promozioni per il grado 9° nel ruolo di gruppo B avvengono mediante concorso per esami secondo le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dei regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Le modalita' del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 7

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, due impiegati di grado non superiore al 6° del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere comandati a prestare servizio presso il Consiglio di Stato. Le competenze spettanti ai detti funzionari saranno a carico del bilancio del Ministero del tesoro - rubrica Consiglio di Stato.

Art. 8

Gli impiegati appartenenti agli attuali ruoli del personale di segreteria sono inquadrati, con il grado e l'anzianita' posseduti, nei corrispondenti ruoli stabiliti nelle unite tabelle, ed assumono le qualifiche ivi previste. Gli impiegati indicati nell'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 270, conservano il trattamento ivi previsto, assumendo la qualifica di aiutante di segreteria.

Art. 9

Fino a quando non vengano emanate nuove disposizioni regolamentari, al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato continua ad applicarsi, in quanto non sia incompatibile con le disposizioni del presente decreto il titolo Il del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444. Per i concorsi a vice-direttori di segreteria di 2° classe (gruppo A, grado 8°) si osservano le norme degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444. Per l'ammissione ai concorsi a vice-segretario aggiunto di sezione di 2° classe (gruppo B, grado 11°) e per le relative prove d'esame si applicano le disposizioni vigenti per i concorsi al ruolo di gruppo B del personale delle cancellerie giudiziarie. Si osservano altresi' per tali concorsi le disposizioni degli articoli 17, 22 e 26 del predetto regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 10

Al primo consorso per il Grado 8° di gruppo A, che sara' bandito dopo la entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare anche gli impiegati dei gruppi B e C del Consiglio di Stato, forniti di laurea in giurisprudenza e che abbiano, rispettivamente, almeno dieci o quindici anni di effettivo servizio di ruolo.

Art. 11

I concorsi che saranno indetti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il conferimento dei posti disponibili nel grado iniziale del gruppo C, dovranno essere riservati ai dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che siano muniti del prescritto titolo di studio.

Art. 12

Nella prima attuazione del presente decreto, possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati nei gruppi A. e C, limitatamente a due posti per ciascun gruppo, gli impiegati del medesimo gruppo di altra Amministrazione che prestino servizio da almeno sei mesi presso il Consiglio di Stato. L'inquadramento avviene con il medesimo grado rivestito nel ruolo di provenienza e con l'anzianita' di grado ivi conseguita.

Art. 13

Tre dei posti del ruolo del personale subalterno, vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei quali due di usciere ed uno di inserviente, possono essere conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai militari dell'Arma dei carabinieri ed agli agenti del Corpo di pubblica sicurezza che abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio alle dipendenze del Consiglio di Stato.

Art. 14

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo minimo di permanenza nel grado per la promozione al grado superiore nei ruoli del personale di segreteria e del personale subalterno del Consiglio di Stato e' ridotto di un anno e mezzo. L'impiegato puo' usufruire di tale beneficio una sola volta.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla

Corte dei Conti, addi' 3 marzo 1949 Atti del

Governo, registro n. 27, foglio n. 12. -- CARLOMAGNO

Tabelle

TABELLA A. Personale di segreteria Gruppo A Grado Numero dei posti 5° - Direttori di segreteria di 1° classe........... 2 6° - Direttori di segreteria di 2° classe........... 2 7° - Vice direttori di segreteria di 1° classe...... 3 8° - Vice direttori di segreteria di 2° classe...... 4 Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI Visto, il Ministro per il tesoro PELLA TABELLA B. Personale di segreteria GRUPPO B Numero Grado dei posti 6° - Segretari di sezione di 1° classe......... 1 7° - Segretari di sezione di 2° classe......... 2 8° - Vice-segretari di sezione di 1° classe.... 3 9° - Vice-segretari di sezione di 2° classe.... 4 10° e 11° - Vice-segretari aggiunti di sezione di 1° e 2° classe............................... 4 Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI Visto, il Ministro per il tesoro PELLA TABELLA C. Personale di segreteria GRUPPO C Numero Grado dei posti 9° - Archivisti capi................................ 7 10° - Primi archivisti............................... 9 11° - Archivisti..................................... 11 12° - Applicati...................................... 12 13° - Alunni d'ordine................................ 2 Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI Visto, il Ministro per il tesoro PELLA TABELLA D. Personale subalterno Numero dei posti Capo commesso......................................... 1 Primi commessi........................................ 3 Commessi e uscieri capi............................... 8 Uscieri............................................... 9 Inservienti........................................... 4 Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI Visto, il Ministro per il tesoro PELLA

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