LEGGE 1 marzo 1949, n. 44
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, sarà corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altro assegno accessorio.
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