LEGGE 1 marzo 1949, n. 44

Type Legge
Publication 1949-03-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, sarà corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altro assegno accessorio.

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