LEGGE 4 febbraio 1949, n. 47
La Camera del deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 46.855.000 a favore del Pio Istituto di Santo spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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