LEGGE 4 febbraio 1949, n. 47

Type Legge
Publication 1949-02-04
Ultimo aggiornamento 1949-03-23
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera del deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 46.855.000 a favore del Pio Istituto di Santo spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)