LEGGE 14 febbraio 1949, n. 48
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 7 della legge 6 luglio 1940, n. 952, è sostituito dal seguente: "Art. 7. - Le pensioni ed i sussidi per una sola volta, da assegnare per cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, che in base all'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742, siano, stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge, mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, ed i relativi assegni di riversibilità continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato in base alle norme che regolano il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato. "Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilità fisica, come sulle altre cause di cessazione dal servizio, per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale. "L'importo delle pensioni o sussidi e degli assegni annessi di cui al primo comma del presente articolo, viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio. La ripartizione è fatta in proporzione della durata dei servizi utili resi rispettivamente alle Ferrovie dello Stato ed all'altra Amministrazione calcolando tale durata a mesi interi e trascurando le frazioni di mese. "Il pagamento di tali pensioni è effettuato per ogni pensionato su ruolo e libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intero importo della pensione e degli assegni annessi, salvo rimborso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione. "Le pensioni ed i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazione dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonchè gli assegni annessi, sono ripartiti tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione a norma del terzo comma del presente articolo ed il pagamento delle due quote continua ad essere effettuato col ruolo già emesso da parte delle Ferrovie dello Stato per le pensioni già assegnate e mediante un unico ruolo ed un unico libretto per quelle da assegnare. "Le somme anticipate dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gli interessi relativi. "Per quanto riguarda il personale passato al Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ed ivi rimasto lino alla cessazione dal servizio, la ripartizione degli assegni di quiescenza non ha luogo rimanendo detti assegni a totale carico del bilancio del Ministero suddetto. "Per il personale che, già passato al Ministero dei lavori pubblici in base al citato decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, fu successivamente comunque restituito alle Ferrovie dello Stato, non si fa luogo alla ripartizione degli assegni di quiescenza, restando i medesimi a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, a favore del quale vengono acquisite le ritenute ordinarie e straordinarie effettuate a detto personale durante il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici ed i relativi contributi amministrativi versati dal Ministero stesso. "Per il personale che, giù passato al Ministero dei lavori pubblici in base al suddetto regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262 ha fatto successivamente passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici si considera, ai fini della ripartizione della spesa della pensione, come prestato alle Ferrovie dello Stato, e si applicano le disposizioni di cui al precedente terzo comma ed agli articoli 8 e 9".
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