LEGGE 1 marzo 1949, n. 51
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La lettera, d) dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è modificata come segue: "d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conseguenza di situazioni, determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra". L'ultimo comma dell'art. 11 di detto decreto è modificato come segue: "Per i profughi già ricoverati che, alla, data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovrà cessare il 30 giugno 1949".
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