LEGGE 1 marzo 1949, n. 55
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'art. 1 del predetto decreto, fatta eccezione per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonchè delle ostetriche, per la quale assunzione continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo. I sanitari, assunti anche come straordinari o fuori ruolo, sono equiparati agli interini a tutti gli effetti della presente legge.
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