LEGGE 9 marzo 1949, n. 77
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 - con le modificazioni e integrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482 - si intendono applicabili a tutti i Comuni delle province di Frosinone e di Latina. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - VANONI - PELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - LOMBARDO - SARAGAT Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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