DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 80
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie; Visto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1101, con il quale e' stato approvato e reso esecutorio l'atto 30 maggio 1938 per la concessione alla Societa' anonima Tramvie Elettriche Liguri (S.T.E.L.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia Taggia-Arma di Taggia-San Remo-Ospedaletti-Bordighera-Ventimiglia con diramazione Arma di Taggia-Riva Santo Stefano; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1544, col quale venne prorogato al 31 dicembre 1948 il termine per l'ultimazione dei lavori per l'impianto della suddetta filovia; Vista l'istanza 27 dicembre 1948 con la quale la S.T.E.L. ha chiesto che le venga accordata una ulteriore proroga al termine di. cui sopra; Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per l'accoglimento della presentata istanza; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti; Decreta: Il termine per l'ultimazione dei lavori per l'impianto della filovia Taggia-Arma di Taggia-San Remo-Ospedaletti-Bordighera-Ventimiglia con diramazione Arma di Taggia-Riva Santo Stefano, concessa alla Societa' Tramvie Elettriche Liguri con atto 30 maggio 1938, approvato con regio decreto 23 giugno 1938, n. 1101, viene ulteriormente fissato al 30 giugno 1950.
EINAUDI CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
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