LEGGE 26 febbraio 1949, n. 82
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.
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