LEGGE 14 febbraio 1949, n. 85
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2148, è sostituito dal seguente: "Gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, quelli destinati al trasporto di merci aventi peso complessivo - costituito dal peso del veicolo e da quello del suo carico - inferiore ai settanta quintali, nonchè gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, ad uso privato o pubblico, di qualsiasi numero di posti, possono avere la posizione di guida indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro. "Invece gli autoveicoli di nuova costruzione destinati al trasporto di cose, aventi peso complessivo di settanta quintali o superiore, debbono avere la posizione di guida sul lato destro, salvo deroga che il Ministro per i trasporti ha facoltà di accordare per motivi di pubblico interesse". La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 febbraio 1949 DE GASPERI - CORBELLINI - SCELBA - PACCIARDI - TUPINI - GRASSI - LOMBARDO Visto il Guardasigilli: GRASSI
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