LEGGE 2 marzo 1949, n. 87
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 è stabilito al 28 febbraio 1949.
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